Con il Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 è stato introdotto l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per tutti i cittadini italiani e stranieri dai 50 anni in su, residenti o soggiornanti in Italia. L’obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022.
I cittadini inadempienti stanno ricevendo o riceveranno la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per un importo pari a 100 euro, attraverso apposita notifica inviata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate.
In particolare, la sanzione si applica per i soggetti che:
alla data dell’1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
a decorrere dall’1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
a decorrere dall’1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle Certificazioni verdi Covid-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Dalla ricezione della notifica, i cittadini hanno dieci giorni per presentare alla propria ASL di appartenenza le proprie controdeduzioni. La documentazione dovrà permettere di verificare le eventuali esenzioni alla vaccinazione, la necessità di differimento della vaccinazione o il mancato riconoscimento in Italia della vaccinazione eseguita all’estero. Nel caso di infezione da SARS-CoV-2, si determina un differimento fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.
I cittadini residenti nei territori di competenza dell’ASL TOSCANA CENTRO possono inviare l’apposito modulo cartaceo (scarica qui il form cartaceo) e la documentazione da valutare all’indirizzo email “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.”; in alternativa possono compilare l’apposito form sul sito aziendale (vai al modulo compilabile on line).
La documentazione inviata deve includere OBBLIGATORIAMENTE:
- copia del proprio Codice Fiscale;
- copia del documento di identità;
- copia della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- copia della documentazione attestante il differimento / esenzione dall’obbligo vaccinale o altra ragione di assoluta ed oggettiva impossibilità ad adempiervi.
Nel caso in cui la vaccinazione sia stata effettuata all’estero allegare in formato pdf:
- copia certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con vaccini equivalenti. In caso di singola dose per tipologia di vaccinazione effettuata all’estero, che prevede più dosi, è necessario fornire certificazioni o attestazioni a supporto di data primo tampone positivo attestante pregressa infezione.
Si precisa in proposito che non sarà possibile istruire la pratica in caso di:
- allegazione del solo Green Pass per vaccinazioni,
- certificazioni in lingua diversa da quella italiana, inglese, francese e spagnolo.
Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
Il servizio prende in carico automaticamente la gestione delle pratiche, non è prevista alcuna risposta o controdeduzione da parte dell’utente
In caso di mancata o parziale produzione della documentazione sopra riportata, l’Azienda non potrà procedere ad attestare l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità ad adempiervi.
L’informazione dell’invio di tale documentazione dovrà inoltre essere inviata, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso le modalità riportate nella pagina dedicata.
Effettuati i dovuti controlli, in caso di valutazione positiva, la ASL attesterà, sul portale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l’assenza dell’obbligo vaccinale per il cittadino interessato o l’impossibilità di ricevere la somministrazione.
Nel caso, invece, che la ASL non confermi l’assenza di obbligo vaccinale, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà al cittadino un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Le informazioni sul consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, che la invitiamo a consultare, sono disponibili all’indirizzo:
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