A cosa serve
Con il termine segnalante o whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179
Chi può presentare la segnalazione
- Dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell’Azienda;
- Dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che prestano servizio presso l’Azienda in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Azienda.
Sono esclusi altri soggetti esterni o interni, anche se svolgono un'attività lavorativa in favore dell’Azienda (ad es., stagisti, tirocinanti, ecc.).
Come può essere presentata la segnalazione
La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), utilizzando una sola delle seguenti modalità, preferibilmente attraverso la piattaforma informatica*, evitando duplicazioni:
Piattaforma informatica
Attualmente l'invio della segnalazione di illecito attraverso la piattaforma informatica è in corso di predisposizione.
Posta elettronica
Il segnalante deve compilare l'apposito modulo per la segnalazione dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali: Addendum Privacy.
Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve inviare il modulo e gli eventuali allegati all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., avendo cura di indicare nell’oggetto “Riservato – Whisteblowing”.
Si consiglia di inviare la segnalazione all’interno di un allegato criptato e di inviare la password utilizzata per la cifratura all’RPCT con canali alternativi (p.e. telefono, SMS, servizi di messaggistica, etc.). I recapiti del RPCT sono disponibili al seguente link: Contatti RPCT
Posta tradizionale
Il segnalante deve compilare l'apposito modulo per la segnalazione dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali: Addendum Privacy.
Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve inviare il modulo e gli eventuali allegati all’interno di una busta sigillata, all’indirizzo “Azienda USL Toscana Centro, Piazza Santa Maria Nuova n.1 – Firenze, Ufficio Anticorruzione”, avendo cura di indicare sulla busta “Riservato – Whisteblowing” senza ulteriori informazioni (es. mittente).
Di persona
Il segnalante deve compilare l'apposito modulo per la segnalazione dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali: Addendum Privacy.
Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve presentare il modulo e gli eventuali allegati all’interno di una busta sigillata, all’indirizzo “Azienda USL Toscana Centro, Piazza Brunelleschi n.1 – Firenze, Ufficio Anticorruzione”, avendo cura di indicare sulla busta “Riservato – Whisteblowing” senza ulteriori informazioni (es. mittente).
Quali sono le caratteristiche che deve possedere la segnalazione
La segnalazione deve avere tutti i requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento Aziendale ed in particolare:
- Deve avere ad oggetto “condotte illecite” di cui il segnalante sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro” e deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità dell’Azienda”;
- Deve essere circostanziata in maniera tale da consentire un’analisi dettagliata dei fatti e delle situazioni denunciate come illecite con particolare attenzione a:
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
E’ consigliabile integrare la segnalazione con qualsiasi elemento a supporto della fondatezza della stessa come ad esempio:
- Documenti relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
- Nominativi di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Comunque, saranno prese in considerazione anche le segnalazioni pervenute al RPCT in forma diversa.
Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se circostanziate in maniera adeguata e rese con particolari tali da fare emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.
Avvertenze
Il segnalante è invitato a porre la massima attenzione affinché nella descrizione dei fatti e delle situazioni denunciate come illecite e nei relativi documenti allegati, non siano presenti dati personali o che possano far risalire alla propria identità.
Nel caso in cui la segnalazione pervenga anche ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) il segnalante potrebbe non godere della tutela prevista dall’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.
Nel caso in cui la segnalazione dovesse contenere notizie coperte dal segreto, per godere delle tutele previste, è necessario che:
- Il segnalante non abbia appreso le informazioni segnalate in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Azienda;
- Le notizie ed i documenti, oggetto di segreto professionale o d'ufficio, non siano rivelati con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell'illecito;
- Le segnalazioni inviate con modalità differenti da quelle descritte all’art. 9 del Regolamento Aziendale non abbiano comportato la diffusione di informazioni coperte da segreto.
Il RPCT, nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite la piattaforma informatica, nel caso in cui la stessa sia stata presentata tramite questo canale, o mediante telefono/mail/posta negli altri casi, assegnando un termine congruo per la risposta.
Si ricorda che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale e, in questi casi, la segnalazione indirizzata al RPCT ed ad ANAC, non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria.
Se dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l’Azienda provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Si avvisa che, laddove l’Autorità giudiziaria, ordinaria o contabile, per esigenze istruttorie, volesse conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvederà a comunicarne l’identità, previa notifica al segnalante.