La prenotazione di visite e esami

Permesso di guida provvisorio: procedura per richiesta online - Guidare con una patente “scaduta”

Il  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con circolare protocollo 15753 del 13 maggio 2022  avente ad oggetto "Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada – Nuove istruzioni operative per il rilascio" ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la procedura telematica per richiedere il rilascio del permesso provvisorio di guida previsto, così come previsto dall’ art. 59 della legge 120/2010 per aggiornare le istruzioni operative relative ai permessi provvisori di guida ha disposto quanto segue.
L’articolo 126, co. 8-bis, CdS dispone che: “Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guidache devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6”.

Dal tenore letterale di quanto sopra riportato si evince che, ai fini dell’ottenimento di tale permesso di guida:

  1. non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML si prenoti presso quest’ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine: in parte de qua sono dunque modificate le precedenti istruzioni impartite.È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio;
  2. è invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
  3. è essenziale che non sussistano condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10;
  4. il titolare della patente non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

Pertanto, a decorrere dal 18 maggio 2022 e fermo restando quanto esposto nei punti da 1 a 4:

  1. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc) sono confermate le istruzioni di cui alla circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati da 1 a 5). Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1
  2. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato on line, attraverso l’apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio” presente su Il Portale dell’Automobilista, a decorrere dal 18 maggio 2022 potrà essere richiesto esclusivamente tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente.
    Limitatamente a tali soggetti, restano a tal fine confermate le istruzioni di cui alla circolare prot.n. 18789 dell’8 luglio 2020 come integrate dagli ultimi capoversi della circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati 3 e 4) con riferimento alla presenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
    Il permesso di guida provvisorio rilasciato dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica è conforme al modello di cui all’allegato 1 della presente circolare, che reca in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’operatore dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell’assunzione di piena responsabilità della corrispondenza dei dati digitati nell’apposita funzione preordinata al rilascio del permesso di guida in parola con quelli riportati nei documenti originali esibiti dal titolare del permesso stesso ed, in prima istanza, della sussistenza di una prenotazione presso una CML. Il documento, firmato digitalmente, deve essere custodito, ed esibito a richiesta, a cura dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica che lo ha rilasciato. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
  3. il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all'Ufficio della Motorizzazione. Il permesso di guida provvisorio è conforme al modello di cui all’allegato 1 della circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
    Per mera completezza espositiva si rammenta, altresì, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio, come sopra modificate, si applicano anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, lettere a) e b), CdS.

Si rammenta ancora che, ai fini del controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:

  • la patente posseduta;
  • il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell'Automobilista, utile a verificarne – previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, l’autenticità;
  • la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML.

Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata. 

Il  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con circolare protocollo 15753 del 13 maggio 2022  avente ad oggetto "Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada – Nuove istruzioni operative per il rilascio" ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la procedura telematica per richiedere il rilascio del permesso provvisorio di guida previsto, così come previsto dall’ art. 59 della legge 120/2010 per aggiornare le istruzioni operative relative ai permessi provvisori di guida ha disposto quanto segue.
L’articolo 126, co. 8-bis, CdS dispone che: “Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guidache devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6”.

Dal tenore letterale di quanto sopra riportato si evince che, ai fini dell’ottenimento di tale permesso di guida:

  1. non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML si prenoti presso quest’ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine: in parte de qua sono dunque modificate le precedenti istruzioni impartite.È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio;
  2. è invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
  3. è essenziale che non sussistano condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10;
  4. il titolare della patente non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

Pertanto, a decorrere dal 18 maggio 2022 e fermo restando quanto esposto nei punti da 1 a 4:

  1. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc) sono confermate le istruzioni di cui alla circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati da 1 a 5). Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1
  2. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato on line, attraverso l’apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio” presente su Il Portale dell’Automobilista, a decorrere dal 18 maggio 2022 potrà essere richiesto esclusivamente tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente.
    Limitatamente a tali soggetti, restano a tal fine confermate le istruzioni di cui alla circolare prot.n. 18789 dell’8 luglio 2020 come integrate dagli ultimi capoversi della circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati 3 e 4) con riferimento alla presenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
    Il permesso di guida provvisorio rilasciato dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica è conforme al modello di cui all’allegato 1 della presente circolare, che reca in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’operatore dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell’assunzione di piena responsabilità della corrispondenza dei dati digitati nell’apposita funzione preordinata al rilascio del permesso di guida in parola con quelli riportati nei documenti originali esibiti dal titolare del permesso stesso ed, in prima istanza, della sussistenza di una prenotazione presso una CML. Il documento, firmato digitalmente, deve essere custodito, ed esibito a richiesta, a cura dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica che lo ha rilasciato. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
  3. il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all'Ufficio della Motorizzazione. Il permesso di guida provvisorio è conforme al modello di cui all’allegato 1 della circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
    Per mera completezza espositiva si rammenta, altresì, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio, come sopra modificate, si applicano anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, lettere a) e b), CdS.

Si rammenta ancora che, ai fini del controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:

  • la patente posseduta;
  • il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell'Automobilista, utile a verificarne – previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, l’autenticità;
  • la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML.

Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata. 

Nota bene

Dal 12 aprile 2022 è stata riattivata la funzione per richiedere il permesso di guida provvisorio. I conducenti che hanno l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riescono a prenotare la visita medica prima della scadenza del documento, possono richiedere alla CML un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo.

La funzione per richiedere il permesso sarà disponibile per agenzie/autoscuole e cittadini.

Il cittadino potrà usufruire della funzione accedendo, dopo essersi autenticato, nell'area riservata: da qui dovrà prima di tutto effettuare il pagamento sulla piattaforma PagoPA selezionando nel menu a sinistra la voce Accesso ai servizi>Pagamento pratiche online PagoPA: per effettuare il pagamento su piattaforma PagoPA, il percorso è Conducenti-> D1 -Domanda in bollo -16 Euro.

La regione Sicilia è esente dal bollo.

Dopo aver effettuato il pagamento, il cittadino può procedere alla richiesta di rilascio del permesso provvisorio, selezionando nel menu a sinistra dell'area riservata la voce Accesso ai servizi> Rilascio permesso di guida provvisorio.

Le agenzie/autoscuole dovranno selezionare, sempre nell'area riservata, la voce Accesso ai Servizi>Richiesta patenti nel menu a sinistra.

Quando è necessario chiedere il Permesso di guida provvisorio

Quando l’utente prenota la visita medica presso la Commissione medica locale, e accade che la prima data disponibile sia posteriore al termine di validità della patente di guida. La patente risulterebbe così “scaduta”, prima che l’utente abbia potuto rinnovarla.
In tale caso, secondo quanto stabilito dalla normativa, gli Uffici della CML (Commissione medica locale) sono autorizzati a rilasciare un “Permesso provvisorio di guida”, che consentirà di guidare oltre il termine di validità della patente di guida.

Come lo richiedo e quanto costa?

Il permesso può/deve essere richiesto a mezzo e-mail (indirizzi indicati qui sotto nelle voci delle singole zone) agli Uffici della Commissione medica locale  dove è stata prenotata la visita e sarà necessario allegare, alla richiesta, i seguenti documenti:

  • carta d'identità
  • copia della patente in corso di validità
  • tessera sanitaria
  • copia prenotazione visita commissione medico legale
  • attestazione di pagamento di 16,00 euro a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (causale D1)

In linea generale non è possibile richiedere il permesso provvisorio di guida recandosi presso gli uffici della CML (maggiori specifiche sono contenute nella voce della singole zone).
Il permesso provvisorio di guida rilasciato avrà titolo abilitante alla guida se esibito insieme alla ricevuta di prenotazione della visita medica e alla patente di guida.

I limiti del permesso

Il permesso è infatti valido, sul suolo italiano, fino alla data fissata per la visita medica in CML e non oltre tale data.

I casi in cui non è possibile ottenere il permesso:

  • se al momento della richiesta, il termine di validità della  patente è scaduto
  • se non si è in possesso di una ricevuta di prenotazione della visita medica in CML, indicante la data fissata per l’appuntamento
  • se nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risultano, associati alla patente, provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso), sia da parte della Prefettura indicati al D.L.vo 285/92, art. 186, c. 8, art. 187, c. 6, art. 186-bis, c. 6 che dagli Uffici della Motorizzazione

Guidare con una patente “scaduta”

È pur vero che guidare con una patente il cui termine di validità risulti scaduto non equivale a guidare senza possedere una patente o gravando su di essa un provvedimento di revoca o sospensione.

La sanzione amministrativa prevista (D.L.vo 285/92, 126, c. 11) per la circostanza che stiamo analizzando va dagli € 155,00 agli € 624,00 con accessorio ritiro (D.L.vo 285/92, art. 216) della patente di guida.

 

 

Zona Empolese Valdarno inferiore

Prenotazione per posta elettronica inviando una mail, allegando copia della patente e modulo presente alla voce "Modulistica", al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prenotazione telefonica: venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 ai seguenti numeri telefonici 0571 878030 e 0571 878027

Zona Firenze, Fiorentina Nord-Ovest, Fiorentina Sud-Est e Mugello

Prenotazione per posta elettronica inviando una mail, allegando copia della patente e modulo presente alla voce "Modulistica", al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prenotazione telefonica: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 ai seguenti numeri telefonici: 055 6933062 e 055 6933438

Per informazioni telefoniche: martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 al numero 055 6933870

Zona Pistoiese e Val di Nievole

Prenotazione per posta elettronica inviando una mail, allegando copia della patente e modulo presente alla voce "Modulistica", al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prenotazione telefonica: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 al seguente numero telefonico: 0573 352356

Per informazioni telefoniche: venerdì ore 9.00-12.00 al numero 0573 3538881

Zona Pratese

Per richiedere un Permesso di guida provvisorio
dovrà essere inviata e-mail, almeno 20 giorni prima della scadenza della patente, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando, i seguenti documenti:

  • carta d'identità
  • copia della patente
  • tessera sanitaria
  • copia prenotazione visita commissione medico legale
  • attestazione di pagamento di 16,00 euro a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (causale D1)

Per informazioni sul permesso di guida provvisorio è possibile chiamare il lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00 al numero telefonico 0574 805100 o inviare una e mail al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.