Dipartimento della Prevenzione

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 - Attività di competenza

Il 28 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che reca le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”  in abrogazione del D.Lgs. 194/2008.

Il 28 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che reca le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”  in abrogazione del D.Lgs. 194/2008.

Attività di competenza

Il nuovo decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa anche in materia di:

-        Alimenti e sicurezza alimentare

-        Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA)

-        Mangimi

-        Salute animale

-        Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

-        Benessere degli animali

-        Immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari

In applicazione di quanto previsto all’art. 21, dal 1 gennaio 2022 saranno applicate, per quanto di competenza delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, le disposizioni e le tariffe del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32.

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