Dipartimento della Prevenzione

FAQ attività del Medico Competente - Il lavoratore

FAQ attività del Medico Competente

Riferimenti:

Circolare Ministero della Salute del 29.04.2020

Ordinanza RT n.23 del 03.04.2020

Ordinanza RT n.39 del 19.04.2020

Ordinanza RT n.48 del 03.05.2020

Ordinanza RT n.54 del 06.05.2020

Allegato A - Ordinanza RT n.54 del 06.05.2020

Circolare INAIL n.13 del 03.04.2020  

DPCM 26 aprile 2020 con allegati

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

Sorveglianza sanitaria

1) Possono essere rinviate le visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria?

Tra le attività comprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possono assumere carattere di urgenza e indifferibilità, ossia visita medica preventiva, visita medica su richiesta del lavoratore, visita medica per cambio mansione, visita medica per rientro da malattia superiore a 60 giorni.

In linea generale, possono essere differibili, in epoca successiva al 30 luglio 2020, le visite periodiche e le visite alla cessazione del rapporto di lavoro.

In ogni caso, trattandosi di atto medico, la visita dovrà essere eseguita in presenza, garantendo il rispetto delle misure igieniche e di sicurezza per il medico e per il lavoratore.

2) Il lavoratore che è stato affetto da COVID-19 quando rientra al lavoro deve essere visitato dal MC?

Il lavoratore che è risultato affetto da COVID-19, per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, necessita di visita medica prevista dall’art.41 c.2 lettera e-ter del Dlgs 81/08 e s.m.i. anche se la durata dell’assenza è inferiore ai sessanta giorni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare il profilo di rischio specifico.

A seguito di quanto disposto dal DPCM del 26 aprile 2020 riguardo alla visita medica prevista dall’art.41 c.2 lettera e-ter del Dlgs 81/08 e s.m.i., la Circolare Min. Salute del 29 aprile 2020 nell’approfondire tale argomento, precisa che la deroga ai sessanta giorni per la visita da rientro sia indicata per i casi di infezione da Sars-CoV-2 che hanno determinato l’insorgenza di una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave tali da richiedere ricovero ospedaliero e che potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare anche dopo l’avvenuta negativizzazione e la guarigione clinica.

Per tutti gli altri casi di pregressa infezione da Sars-Cov-2 resta valido quanto specificato in apposita FAQ (capitolo Lavoratori) oltre a quanto disposto dall’art.41 c.2 lettere c, e-ter del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

3) Il lavoratore che è stato sottoposto a provvedimenti di quarantena e/o isolamento domiciliare, quando rientra al lavoro deve essere visitato dal MC?

Al termine dei provvedimenti di quarantena o isolamento domiciliare i lavoratori, come tutti i cittadini, sono liberi di riprendere le normali attività di comunità, tra cui quella lavorativa, senza necessità di ulteriori certificazioni da parte del medico competente.

Resta sempre valida la facoltà da parte del lavoratore di richiedere visita medica straordinaria come previsto dall’art. 41 c. 2 lettera c. del DLgs 81/08.

4) Ad esito delle visite mediche su richiesta del lavoratore e da rientro al lavoro deve essere espresso da parte del medico competente un giudizio di idoneità anche nella presente emergenza?

Ai sensi dell'art.41, c.6, D.Lgs.81/08, "il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica [...]".

Tale disposizione non è stata derogata da nessun provvedimento ad oggi emanato.

5) Quali sono le indicazioni del Ministero della Salute in ordine alle modalità organizzative della sorveglianza sanitaria nella presente emergenza?

La sorveglianza sanitaria, in quanto insieme di atti medici, non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”, ma in presenza purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le misure igieniche e organizzative da adottare per effettuare le visite mediche sono in sintesi:

  • utilizzare infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria e che permetta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale
  • garantire adeguata igiene delle mani
  • idonee protezioni delle vie aeree (mascherina) anche per il lavoratore
  • programmazione delle visite in modo da evitare assembramenti e aggregazione
  • informativa ai lavoratori per non accedere alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi

Il lavoratore

1) Il lavoratore è tenuto ad informare il DdL circa il proprio stato di salute in relazione alla pregressa infezione da SARS-CoV-2?

I lavoratori risultati già positivi all’infezione, prima di effettuare ingresso in azienda dovranno dare preventiva comunicazione con presentazione di certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (Allegato 6, DPCM 26 aprile 2020).

La Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, nel richiamare la responsabilità personale in base all’art.20 comma 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. riguardo al "prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro”, precisa che il lavoratore dia comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da Sars-CoV-2, nel rispetto dell’autonomia organizzativa del datore di lavoro e nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy.

Pertanto, in caso di pregressa infezione da Sars-CoV-2, il lavoratore, a seguito di due tamponi negativi, sarà in possesso di certificazione di avvenuta negativizzazione/guarigione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione o dal Medico di Medicina Generale (a seconda degli accordi stabiliti tra Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento dei Medici di Medicina Generale territoriali).

Lavoratori fragili

1) Nelle aziende che stanno riaprendo, possono rientrare al lavoro anche i lavoratori “fragili”?

Il MC, come  consulente  globale del datore di lavoro, collabora e supporta il DdL nella VdR e nell’ individuazione delle misure di prevenzione e protezione, organizzative e logistiche da mettere in  atto anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità.    

Sia il lavoratore fragile “certificato” cioè assente dal lavoro in malattia, che il lavoratore fragile non in malattia, ma che ha usufruito di modalità organizzative che hanno permesso di contenere il contagio  (es. lavoro a distanza), possono fare richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 2 lettera c. del DLgs 81/08, fornendo documentazione medica a supporto della valutazione del MC che può individuare eventuali prescrizioni/limitazioni da introdurre nel giudizio di idoneità. In tal senso è opportuna rinnovare adeguata informativa a tutti i lavoratori.

Test sierologici

1) Quali lavoratori possono eseguire test sierologici?

La Regione Toscana con Ordinanze n. 23 del 3 aprile 2020, n. 39 del 19 aprile 2020 e n. 54 del 6 maggio 2020 prevede l’esecuzione di test sierologici rapidi su base volontaria, per lavoratori asintomatici che rientrano nelle categorie elencate nelle medesime ordinanze, con costi a carico delle Aziende Sanitarie Locali, quale iniziativa di sanità pubblica.

In base all’Ordinanza n. 48 del 03 maggio 2020 il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano sottoporsi volontariamente allo screening sierologico. I laboratori (convenzionati a tal fine con il SSR) che possono eseguire i test sono elencati nell’allegato A dell’Ordinanza n. 39.

Al di fuori delle categorie sopracitate, possono inoltre eseguire test sierologici i lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto l’attività lavorativa o che l’abbiano ripresa o la riprenderanno, in conformità al DPCM 26 aprile 2020, ed abbiano avuto contatto con il pubblico. In questo caso l’esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti e potranno avvalersi degli stessi laboratori identificati nell’allegato A dell’Ordinanza n. 39 e di qualsiasi ulteriore laboratorio accreditato e autorizzato.

2) Cosa deve fare il lavoratore che risulta positivo al test sierologico rapido?

A seguito di esito positivo o dubbio si procede, nel più breve tempo possibile, all’effettuazione del test diagnostico molecolare (tampone orofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto di informare il medico di medicina generale e il medico competente e di adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie.

Per l’effettuazione dell’esame diagnostico molecolare, in modalità drive-trough, bisogna telefonare al numero verde unico regionale 800 55 60 60, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

3) Come devono essere usati i test sierologici nell'ambito della sorveglianza sanitaria?

La Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 fornisce la seguente indicazione:

“I test sierologici, secondo le indicazioni dell’OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa. Circa l’utilizzo dei test sierologici nell’ambito della sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l’idoneità del singolo lavoratore”.

4) Nel caso che un lavoratore risulti positivo al test sierologico il datore di lavoro deve effettuare la sanificazione immediatamente o deve aspettare il risultato del tampone?

L’Ordinanza RT n. 48 del 3 maggio 2020 al punto 5 dispone che la sanificazione degli ambienti di lavoro debba essere eseguita con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, oltre ad essere garantito quanto più possibile il ricambio d’aria.

Le modalità di esecuzione della sanificazione sono indicate nella medesima ordinanza oltre che nella circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Tutela INAIL

1) Qual è l'ambito di tutela assicurativa per l'infezione da COVID-19?

In riferimento alla Circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020, la tutela assicurativa ha per primi destinatari gli operatori sanitari, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizia e gli operatori del trasporto pazienti, oltre ai lavoratori le cui mansioni comportano un prolungato ed inevitabile contatto con l’utenza, quali ad esempio addetti a front-office, addetti alle vendite/cassieri/banconisti.

La tutela si estende anche ai casi in cui possa apparire più difficile identificare le esatte cause e circostanze lavorative del contagio: la circolare chiarisce che per la definizione si ricorrerà ad elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

2) Cosa cambia in materia di infortuni in itinere?

Possono essere trattati a titolo di infortuni in itinere anche i casi di contagio avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro (ad esempio per eventi riconducibili a mezzi di trasporto pubblico).

In deroga alla norme vigenti, la tutela in caso di incidente da circolazione stradale è estesa anche ai lavoratori che fanno uso del mezzo privato per recarsi al lavoro.

3) Quali sono le modalità per attivare la tutela?

Le indicazioni INAIL stabiliscono che l'evento infezione da COVID-19 è tutelato come infortunio e non come malattia professionale, in quanto il contagio deve essere considerato alla stregua di causa violenta.

Pertanto deve essere compilato e trasmesso il Primo Certificato INAIL di infortunio (scaricabile dal sito dell'Istituto), e non quello di malattia professionale, allegando tutta la documentazione di riferimento (eventuale ricovero, test molecolari, provvedimenti dell'autorità sanitaria, ecc.).

Il datore di lavoro provvederà poi alla denuncia di infortunio secondo le norme vigenti (art.53, DPR 1124/65 e s.m.i.).

Trattamento dei dati

Per quanto riguarda argomenti utili al Medico Competente ed al Datore di Lavoro su questo tema, nell’ambito dell’emergenza sanitaria, si rimanda alle FAQ del Garante per la Protezione dei Dati Personali:

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro.