L’Amministrazione di Sostegno (di seguito, AdS) è un istituto giuridico al quale possono ricorrere le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di prendersi cura dei propri interessi. Si stabilisce, all’’art. 1 della legge N° 6/2004, che la finalità dell’istituto è la tutela, con la minore limitazione possibile, delle persone prive in tutto o parte di autonomia: l’AdS, quindi sostiene la persona a provvedere ai propri interessi di tipo economici, patrimoniali, economici e di cura, tenendo contro dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.
Le principali innovazioni introdotte con questo istituto giuridico sono:
- le azioni di tutela vengono valutate in relazioni ai bisogni, alle aspirazioni e alle capacità residue della persona, che mantiene autonomia e autodeterminazione nel maggior grado possibile
- conservazione della capacità di agire: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’Amministratore di Sostegno secondo quanto previsto dal decreto di nomina dell’autorità Giudiziaria (articolo 409 del Codice Civile, di seguito C.C).
L’Amministrazione di Sostegno (di seguito, AdS) è un istituto giuridico al quale possono ricorrere le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di prendersi cura dei propri interessi. Si stabilisce, all’’art. 1 della legge N° 6/2004, che la finalità dell’istituto è la tutela, con la minore limitazione possibile, delle persone prive in tutto o parte di autonomia: l’AdS, quindi sostiene la persona a provvedere ai propri interessi di tipo economici, patrimoniali, economici e di cura, tenendo contro dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.
Le principali innovazioni introdotte con questo istituto giuridico sono:
- le azioni di tutela vengono valutate in relazioni ai bisogni, alle aspirazioni e alle capacità residue della persona, che mantiene autonomia e autodeterminazione nel maggior grado possibile
- conservazione della capacità di agire: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’Amministratore di Sostegno secondo quanto previsto dal decreto di nomina dell’autorità Giudiziaria (articolo 409 del Codice Civile, di seguito C.C).
Chi può presentare ricorso?
Il procedimento per la nomina dell'amministrazione di sostegno ha inizio con una domanda (ricorso) che può essere presentata da:
• beneficiario stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato)
• coniuge o convivente;
• parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini)
• affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
• i responsabili o professionisti dei servizi sanitari e sociali ove siano a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento dell’amministrazione di sostegno
• tutore o curatore
• Pubblico Ministero
La nomina di un Amministratore di Sostegno può essere richiesta anche nei confronti della persona minorenne che si trovi nelle condizioni sopra descritte: in tal caso la domanda andrà presentata nell’ultimo anno prima del compimento dei 18 anni, al Giudice Tutelare competente.
Dove si presenta la domanda?
Il ricorso per il procedimento per la nomina dell'amministrazione di sostegno è da depositarsi presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di residenza (anche senza l’assistenza di un legale) Con la domanda , si richiede l’apertura del procedimento e va presentata all’autorità competente che è il Giudice Tutelare (Volontaria Giurisdizione ) del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata della ricevuta del pagamento telematico di € 27,00 per diritti di copia/cancelleria.
Per depositare il ricorso occorre seguire le modalità previste presso ogni sede di Tribunale oppure prendere un appuntamento tramite l’apposita agenda elettronica presente sul sito internet del Tribunale di riferimento e/o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Presso il Tribunale di Pistoia la domanda si può consegnare c/o Tribunale via XXVII aprile n.14, Pistoia.
Presso il Tribunale di Firenze, i cittadini - possono recarsi in Viale Guidoni, 61 - 50127 Firenze (FI) dalle 10.00 alle 13.00 ESCLUSIVAMENTE su appuntamento , da prendere con il Gestionale accessibile dalla home page
per i professionisti - dalle 10.00 alle 12.00 su appuntamento da prendere con il Gestionale accessibile dalla home page , mentre dalle 12.00 alle 13.00 senza appuntamento. Ubicazione dell’ ufficio della Volontaria Giurisdizione : Accesso: B, Piano: 3 , Telefono: 055 799 6552 per tutele e amministrazioni di sostegno; 055 799 6510 per collegio; 055 799 6516 per successioni
Le informazioni telefoniche saranno fornite al pubblico dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Fax: 055 799 6451
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Presso il Tribunale di Prato . La Cancelleria della Volontaria giurisdizione, nella giornata del mercoledì, è adibita esclusivamente all’utenza degli atti successori. Volontaria Giurisdizione
Stanza n. 188
Telefono 0574 579277
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Se a depositare il ricorso è un Avvocato, questi dovrà utilizzare l’apposita consolle telematica.
Presso il Tribunale di Pisa la Cancelleria Volontaria Giurisdizione si trova in Piazza della Repubblica, 5 Piano: 2 Stanza: 213 - 214 - 214B- 215 - 215/B
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
E' stato istituito uno sportello per le comunicazioni telefoniche alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione che è attivo tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 11:00 al seguente recapito telefonico: Centralino del Tribunale 050-513511
Documenti necessari per presentare il ricorso?
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- documentazione del medico curante e/o specialista attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale, all’autonomia o di limitazione della capacità di agire.
- documentazione sanitaria che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
- le autodichiarazioni di assenso alla nomina dell’AdS, degli eventuali familiari e/o parenti (nella sezione "modulistica" dei siti dei Tribunali è presente anche un fac-simile);
- dichiarazione del nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte della persona e/o dei parenti più stretti;
-documenti di identità del richiedente e del beneficiario e attestazione della residenza attuale
- documentazione che attesti lo stato patrimoniale e reddituale (ad esempio, documentazione ISEE, dichiarazione dei redditi, documentazione patrimoniale e bancaria
- eventuale delega del richiedente alla presentazione del ricorso, con allegata la fotocopia della carta d’identità
Inoltre, il ricorso prevede la specifica delle motivazioni per cui si richiede la nomina di un amministratore di sostegno, con eventuale dichiarazione di situazioni urgenti.
Udienza e decreto di nomina
Dopo la presentazione del ricorso verrà designato per la trattazione dell'istanza, un Giudice Tutelare, che fissa con decreto giorno e ora dell’udienza, alla quale dovranno essere presenti il presunto beneficiario e le persone individuate dalla documentazione descritta.
Il Giudice Tutelare (art.419 c.c.) può disporre l’assunzione di ulteriori informazioni, che ritiene rilevanti ai fini della decisione. Il ricorso e il decreto devono essere notificati a cura del ricorrente al beneficiario e comunicati a mezzo di lettera raccomandata, e ai parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, che dovranno esprimersi a riguardo o essere presenti all’udienza.
All’udienza, verrà valutata la documentazione, sanitaria e non, presentata oltre la disponibilità e idoneità di eventuali affini e congiunti a svolgere l’incarico, che, altrimenti, potrebbe essere affidato a terzi.
L’autorità giudiziaria emetterà il decreto di nomina, che potrà essere a tempo permanente o temporaneo e stabilirà le funzioni dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.
In casi di grave urgenza il Giudice Tutelare emette il decreto nel più breve tempo possibile.
Chi può essere Amministratore di Sostegno?
L'amministratore di sostegno viene scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare del beneficiario, qualora siano presenti condizioni di idoneità e disponibilità.
La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona. L’Ads può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora affini o persone indicate dal beneficiario non possano essere designate, l ’'amministratore di sostegno è individuato dal Giudice Tutelare , attingendo da un apposito elenco di professionisti e/o volontari , tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario. Il ruolo di Amministratore di Sostegno può essere ricoperto quindi, da una persona amica, un familiare o un conoscente, un professionista o un cittadino o cittadina che dedica volontariamente parte del proprio tempo libero.
Quali azioni compie l'Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno, compie azioni specificate, elencate nel decreto di nomina con compiti di rappresentanza o assistenza e possono riguardare:
- la cura della persona, scelta e gestione di collaboratori familiari, proposta e scelta della collocazione abitativa, consenso informato, confronto e aggiornamento con medici e altri professionisti)
- la gestione economica e patrimoniale (es. riscossione della pensione, pagamento dell’affitto, utenze, gestione dei risparmi)
L’Amministratore di Sostegno agisce in nome e per conto della persona, supportandola nelle scelte quotidiane e tenendo conto dei suoi bisogni, desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sempre sulla base di un vincolo di fiducia e sempre nel suo interesse. Dovrà, inoltre, informare il beneficiario sugli atti da compiere, confrontarsi con la persona e, in caso di disaccordo, informare il Giudice mantenendo un rapporto di collaborazione con le persone e gli enti coinvolti nella vita della persona amministrata.
Il giudice tutelare, inoltre, può convocare in qualunque momento l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell’amministrazione di sostegno, e dare istruzioni inerenti l’attività e orientare circa agli interessi morali, economici e patrimoniali del beneficiario.
L'amministratore di sostegno ha per legge l’obbligo di redigere tutti gli anni una relazione attestante la propria attività e funzione, sia sugli aspetti personali e le condizioni socio-sanitarie del beneficiario, sia, rendicontare le attività economiche e patrimoniali. Per aiutare l’amministratore di sostegno nel redigere ad esempio la parte della rendicontazione, i Tribunali hanno predisposto una specifica modulistica, divisa in sezioni dedicate, scaricabile dal sito internet del Tribunale di competenza.
Quanto dura la carica di Amministratore di Sostegno?
La durata dell’incarico di amministratore di sostegno, indipendentemente dal soggetto che ricopre l’ufficio, è stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina. Qualora sia un familiare, l’incarico è permanente, altrimenti non supera i 10 anni.
L’Amministratore di Sostegno può essere esonerato dall’ufficio, anche su sua richiesta, per amministrazione eccessivamente gravosa e può essere sostituito con un altro Amministratore di Sostegno. Può essere rimosso o sospeso dall’ufficio in casi di negligenza, inadeguato adempimento dei compiti o abuso dei suoi poteri.