L'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, è consentita in via d'eccezione solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
In caso di risposta positiva, l'assistito al rientro dalle cure effettuate deve presentare le fatture pagate entro tre mesi dalla data di pagamento dell'ultima fattura debitamente vidimata dal consolato.