La nascita

chi può fare la dichiarazione

Normalmente è a cura della madre e/o del padre.
Può essere fatta anche da un loro procuratore speciale, il medico, l’ostetrica o altra persona presente al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

dove e quando

Si può fare la dichiarazione di nascita presso una delle seguenti sedi:

  • Entro i tre giorni successivi dalla data di nascita presso l’Ospedale dove è avvenuta il parto, all’apposito Ufficio Dichiarazioni di Nascita
  • Entro i dieci giorni successivi dalla data di nascita presso il Comune di nascita del neonato o il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre).

Nel caso i genitori intendano effettuare la denuncia di nascita presso il Comune e non in Ospedale si ricorda che questi dovranno recarsi all’Ufficio Dichiarazioni di Nascita in orario di apertura al pubblico per il ritiro di copia autentica della attestazione di nascita da presentare in Comune.

Verificare nelle schede informative dei singoli punti nascita la sede e l’orario di apertura dell’ufficio dichiarazione di nascita

cosa presentare

  • Un documento di riconoscimento valido.
  • Per i cittadini stranieri è obbligatorio presentare il passaporto.

importante da sapere

  • Genitori stranieri: che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all’iscrizione automatica del bambino nell’anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita.
  • Genitori sposati: è sufficiente la presenza di un solo genitore munito di valido documento di riconoscimento dell’altro.
  • Genitori non sposati che intendono riconoscere il figlio: al momento della denuncia è necessaria la presenza di entrambi i genitori muniti di validi documenti di riconoscimento.