Servizi sociali

Tutela, curatela e amministrazione di sostegno

In alcuni casi può essere utile valutare l’opportunità di attivare una tutela giuridica in vista del compimento della maggiore età del figlio disabile. La Tutela, la Curatela e l’Amministrazione di sostegno sono misure di tutela giuridica previste dalla legge per aiutare le persone con limitate capacità di autonomia (fisiche e/o mentali) favorendone la promozione e la tutela dei diritti, o di minori i cui genitori sono venuti a mancare o siano decaduti dall’esercizio della potestà genitoriale, al fine di garantire loro la rappresentanza legale ed il necessario supporto educativo.

La tutela
Si apre a seguito di una sentenza di interdizione nei confronti della persona che si trovi in condizione di abituale infermità di mente tale da renderla
incapace di provvedere ai propri interessi. La tutela comporta la limitazione completa della capacità di agire. Tale strumento giuridico è oggi scarsamente utilizzato.

La curatela
Si apre a seguito di una sentenza di inabilitazione nei confronti della persona che si trovi in condizioni di infermità di mente meno gravi di quelle che danno origine all’interdizione. Comporta la conservazione della capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione mentre viene nominato un curatore, con il compito di assistere la persona per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita o l’acquisto di beni).

L’amministrazione di sostegno
Si apre a seguito di un decreto del Giudice Tutelare nei confronti della persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Nell’interesse della persona viene nominata un amministratore di sostegno con il compito di assisterla e affiancarla mediante interventi di sostegno nella cura e nella gestione economica tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministrazione di sostegno si caratterizza per la flessibilità che permette al Giudice di ritagliare su misura il provvedimento stabilendo i compiti dell’amministratore in base alla situazione, alle necessità e alle capacità dell’individuo.
L’amministratore di sostegno viene designato dal Giudice Tutelare, preferibilmente nell’ambito della rete familiare; in determinati casi, possono essere incaricate anche altre persone idonee (avvocati, membri di associazioni).
L’istanza deve essere presentata al Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di residenza dell’interessato, attraverso apposita modulistica scaricabile dai siti web dei Tribunali stessi.
Possono presentare istanza: il beneficiario, i parenti entro il 4° grado; gli affini entro il 2° grado; le persone stabilmente conviventi.