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Accesso documentale

ACCESSO DOCUMENTALE

Che cos'è l’accesso documentale

L’accesso documentale sancisce il diritto dei portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, di presentare istanza per il rilascio e/o la presa visione ed estrazione di copia di documenti formati e/o detenuti dall’Azienda. L’Azienda non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta.

Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore della struttura che ha formato l’atto richiesto, o lo detiene stabilmente. Spettano a quest’ultimo gli adempimenti relativi e decidere se accogliere o meno la richiesta.

Come e a chi presentare la domanda

L’istanza di accesso deve essere opportunamente  motivata e deve contenere le generalità complete del richiedente con i relativi recapiti, numeri di telefono, mail, eventualmente la Pec. Ad essa deve essere allegato valido documento di identità. I documenti ai quali si richiede accesso devono essere identificati in modo chiaro ed esaustivo.

 L’istanza di accesso documentale deve essere trasmessa   alla SOC Affari Generali all’indirizzo di posta elettronica:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..   o tramite PEC ai seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure inviata all’ufficio protocollo dell’Azienda mediante servizio di postale ( P.za Brunelleschi,1 –Firenze)

Le richieste  di atti di natura sanitaria possono essere presentate anche seguendo le indicazioni ed utilizzando la modulistica reperibili sul  sito aziendale al Link 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/altri-servizi/810-richiesta-copia-cartella-clinica 

Obbligo e termini per la risposta

La Struttura competente conclude il procedimento di accesso documentale  con un provvedimento espresso e motivato a firma del Direttore della Struttura, da comunicare al richiedente, insieme alla documentazione richiesta, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione/ completezza della domanda, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro-interessato. Ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine è quello della data di acquisizione al protocollo dell’istanza completa. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta, operando il silenzio-rigetto.

Modulo per la richiesta di accesso

Per presentare domanda di accesso documentale si chiede cortesemente di utilizzare l’apposito Modulo allegato:  Modulo accesso documentale

Per compilare il modulo è necessario scaricare il documento  sul proprio computer 

Ricorsi

Avverso la decisione dell’Amministrazione che ha disposto il diniego alla richiesta di accesso, ovvero nei 30 giorni successivi alla formazione del silenzio-rigetto, il richiedente può presentare ricorso al TAR o, entro lo stesso termine, richiesta di riesame al Difensore civico regionale.  

Tariffe:

Nei casi previsti il rilascio di atti e documenti è subordinato al pagamento degli importi stabiliti dalla regolamentazione aziendale reperibile al seguente Link:          

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-generali/82-atti-generali/atti-amministrativi-generali/787-regolamenti

Con delibera del D.G. n. 453 del 15/04/2022 è stato approvato il Testo Unico contenente la  Regolamentazione aziendale in materia di diritto di accesso documentale diritto di accesso civico semplice e diritto di accesso civico generalizzato