ACCESSO DOCUMENTALE
Che cos'è l’accesso documentale
L’accesso documentale sancisce il diritto dei portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, di presentare istanza per il rilascio e/o la presa visione ed estrazione di copia di documenti formati e/o detenuti dall’Azienda. L’Azienda non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta.
Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore della struttura che ha formato l’atto richiesto, o lo detiene stabilmente. Spettano a quest’ultimo gli adempimenti relativi e decidere se accogliere o meno la richiesta.
Come e a chi presentare la domanda
L’istanza di accesso deve essere opportunamente motivata e deve contenere le generalità complete del richiedente con i relativi recapiti, numeri di telefono, mail, eventualmente la Pec. Ad essa deve essere allegato valido documento di identità. I documenti ai quali si richiede accesso devono essere identificati in modo chiaro ed esaustivo.
L’istanza di accesso documentale deve essere trasmessa alla SOC Affari Generali all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. o tramite PEC ai seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure inviata all’ufficio protocollo dell’Azienda mediante servizio di postale ( P.za Brunelleschi,1 –Firenze)
Le richieste di atti di natura sanitaria possono essere presentate anche seguendo le indicazioni ed utilizzando la modulistica reperibili sul sito aziendale al Link
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/altri-servizi/810-richiesta-copia-cartella-clinica
Obbligo e termini per la risposta
La Struttura competente conclude il procedimento di accesso documentale con un provvedimento espresso e motivato a firma del Direttore della Struttura, da comunicare al richiedente, insieme alla documentazione richiesta, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione/ completezza della domanda, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro-interessato. Ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine è quello della data di acquisizione al protocollo dell’istanza completa. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta, operando il silenzio-rigetto.
Modulo per la richiesta di accesso
Per presentare domanda di accesso documentale si chiede cortesemente di utilizzare l’apposito Modulo allegato: Modulo accesso documentale
Per compilare il modulo è necessario scaricare il documento sul proprio computer
Ricorsi
Avverso la decisione dell’Amministrazione che ha disposto il diniego alla richiesta di accesso, ovvero nei 30 giorni successivi alla formazione del silenzio-rigetto, il richiedente può presentare ricorso al TAR o, entro lo stesso termine, richiesta di riesame al Difensore civico regionale.
Tariffe:
Nei casi previsti il rilascio di atti e documenti è subordinato al pagamento degli importi stabiliti dalla regolamentazione aziendale reperibile al seguente Link:
Con delibera del D.G. n. 453 del 15/04/2022 è stato approvato il Testo Unico contenente la Regolamentazione aziendale in materia di diritto di accesso documentale diritto di accesso civico semplice e diritto di accesso civico generalizzato