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Maternità e lavoro

Prolungamento del lavoro nell’8° / 9°mese


Prolungamento del lavoro nell’8° / 9°mese (Flessibilità)

La flessibilità, prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, è la possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’ ottavo mese.
Per avvalersi della flessibilità, la lavoratrice deve farsi rilasciare, nel corso del settimo mese di gravidanza, le seguenti certificazioni attestanti l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro:

1. Scheda anamnestica ostetrica, da compilarsi a cura del ginecologo o ostetrica che ha seguito la gravidanza 

2.Anamnesi lavorativa per la permanenza in attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, da compilarsi a cura dell’interessata

Una volta in possesso di questi documenti, la paziente deve prenotare un appuntamento (richiedere “Visita ostetrica”) presso gli sportelli CUP.
L’ appuntamento deve cadere in una data non successiva alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista per legge (es: se la data presunta del parto è 03/04/2023, l’appuntamento deve cadere non oltre il 02/02/2023).
Il ginecologo del servizio pubblico (ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o ginecologo convenzionato con il SSN) vista la documentazione, produrrà il certificato finale.

La certificazione sanitaria prodotta dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o ginecologo convenzionato con il SSN) deve essere presentata in originale al datore di lavoro direttamente dalla gestante, insieme alla certificazione del medico aziendale, nei casi in cui sia prevista (circ. 106 del 29-09-2022)

La lavoratrice gestante che voglia fruire della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza) può inoltre scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa fino alla data presunta del parto (art. 16), potendo fruire così dell’intero congedo di maternità dopo il parto.

 
Per poter lavorare fino alla data presunta del parto la gestante dovrà ripetere la procedura già descritta per la flessibilità dell’ ottavo mese, avendo cura di produrre la modulistica richiesta e prenotando l’appuntamento in tempi congrui nel corso dell’ottavo mese.
 
Si ricorda, inoltre, che l’interruzione della flessibilità – volontaria o per fatti sopravvenuti – determina l’inizio del congedo di maternità (cfr. la circolare n. 152/2000).
 

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