Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Macellazione per il consumo privato familiare delle carni presso il macello e macellazione domiciliare di suini, ovini e caprini

E’ consentita la macellazione, presso il domicilio del privato cittadino (B), per il consumo privato domestico della carni degli animali delle specie suina ed ovina e caprina e la macellazione, presso il macello (A), per il consumo privato delle carni alle seguenti condizioni:

  • A) Macellazione presso gli impianti di macellazione per il consumo privato delle carni

La macellazione potrà avvenire tutti i mesi dell’anno presso impianti riconosciuti (macello) per animali della specie bovina, solipedi (cavalli, asini…), suini, ovini e caprini con un numero massimo di animali pari ad 1 UGB (capi bovini equivalenti), per nucleo familiare per anno solare, secondo la seguente tabella:

1 UGB

1 UGB

1 UGB

1 UGB

1 UGB

1 UGB

Bovini Equini adulti

Vitelli

Suini grassi

Suinetti di peso vivo < 15 Kg

Agnelli Capretti peso vivo < 15 Kg

Ovini Caprini

1 capo

2 capi

5 capi

20 capi

20 capi

10 capi

 

I cittadini interessati dovranno richiedere, alla UFS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare di residenza, specifico nulla osta per la macellazione uso privato presso stabilimenti di macellazione.

  • B) Macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo domestico privato delle carni degli animali delle specie suina ed ovicaprina

Ispezione sanitaria e rilascio certificazione sanitaria

L’utente, dopo aver macellato gli animali, nel numero dichiarato e secondo le modalità sopraindicate deve presentarsi ai punti di concentramento nel giorno e ora fissati, portando i visceri da sottoporre alla visita sanitaria.

Il Medico Veterinario, prima di effettuare la visita sanitaria, verifica:

  • Il codice di allevamento di provenienza degli animali,
  • L’avvenuto pagamento della tariffa regionale
  • La corretta compilazione dell’Impegnativa del proprietario al rispetto di norme igienico sanitarie e di benessere animale – MOD.ASPVSA.15 impegnativa utenti e attestato controllo sanitario PST.ASPVSA.05

 

Si procede poi alla visita sanitaria dei seguenti visceri:

  1. lingua, trachea, polmoni, cuore, diaframma, fegato, milza e reni se si tratta di suini;
  2. trachea, polmoni, cuore, diaframma, fegato e reni se si tratta di ovi-caprini.

Nel caso in cui sia necessario sequestrare organi o loro parti, il Medico Veterinario li rende non idonei al consumo (ad esempio bagnandoli con ipoclorito di sodio) e li riconsegna al proprietario, che provvederà al loro corretto smaltimento.

I suini dovranno essere sottoposti ad esame trichinoscopico, in conformità e secondo le modalità di campionamento stabilite dal Reg.UE 1375/2015 e dalla DGRT 1281/2017, per escludere la presenza di parassiti dannosi per l’uomo.

Nell’eccezionale ipotesi in cui il cittadino interessato abbia necessità di avere la visita sanitaria a domicilio dovrà concordare un appuntamento con il Medico Veterinario, anche al di fuori del calendario prestabilito e pagare il dovuto corrispettivo, secondo il tariffario in uso.

Per il privato cittadino è consentita la macellazione per uso privato familiare fino ad un numero massimo di animali corrispondenti ad 1 UGB/anno (inteso come anno solare).

Per l’allevatore, regolarmente identificato da codice aziendale come allevatore professionale e che abbia ottenuto specifico nulla osta per la macellazione conto terzi, è consentita la macellazione domiciliare dei propri animali venduti a privati cittadini fino ad un massimo di 2 UGB/anno.

Nel caso dovrà autocertificare la dichiarazione di provenienza degli animali su modello ufficiale “Modello 4” indicando nella sezione C “destinazione” l’identificazione del privato cittadino che ha acquistato l’animale e la destinazione a “macellazione immediata per uso familiare” Copia del “modello 4” dovrà essere presentato al medico veterinario al momento della visita ispettiva.

Tutti coloro che intendono macellare a domicilio per uso privato debbono farne richiesta in conformità con l’art.13 del R.D. 3298/1928 con almeno 72 ore (almeno 3 giorni lavorativi) di anticipo sulla macellazione mediante comunicazione diretta, telefonica o e-mail. Tale comunicazione vale come richiesta di nulla osta alla macellazione.