Il 28 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che reca le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” in abrogazione del D.Lgs. 194/2008.
Il 28 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che reca le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” in abrogazione del D.Lgs. 194/2008.
Attività di competenza
Il nuovo decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa anche in materia di:
- Alimenti e sicurezza alimentare
- Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA)
- Mangimi
- Salute animale
- Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
- Benessere degli animali
- Immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari
In applicazione di quanto previsto all’art. 21, dal 1 gennaio 2022 saranno applicate, per quanto di competenza delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, le disposizioni e le tariffe del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32.
Informazioni utili:
- Decreto 02 febbraio 2021 n. 32 e allegati
- Informazioni sull’applicazione del Decreto 02 febbraio 2021 n. 32
- Schema delle tariffe del Decreto 02 febbraio 2021 n. 32 di competenza delle Aziende sanitarie locali
- Nota regionale inerente il tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione 29/12/21
- Allegato 2 Sezione 8 “Tariffe per il riconoscimento condizionato e definito, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni”:
- Accesso a portale Iris per pagamenti PagoPA:
istruzioni per pagamento con PagoPA vedi allegato