Cosa è il Regolamento REACH?
Il REACH è un regolamento dell’Unione europea, adottato nel 2006 per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, aumentando al contempo la competitività dell’industria chimica dell’UE. La sigla REACH deriva dall’inglese e indica ciò che il regolamento disciplina: «registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche». Il regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2007, ed ha istituito il principio fondamentale del «NO DATA, NO MARKET»: si possono immettere sul mercato solo sostanze di cui sono note le proprietà con particolare attenzione a quelle pericolose per la salute e per l’ambiente Esso promuove anche metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che possono derivare dalle sostanze, allo scopo di ridurre il numero delle sperimentazioni condotte sugli animali.
Il REACH si applica in linea di principio a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle di uso quotidiano, ad esempio i prodotti per la pulizia o le vernici, come pure quelle presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici. Per tale motivo questo regolamento ha un impatto sulla maggioranza delle aziende presenti nell’UE.
Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l’onere della prova, pertanto le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell’Unione europea. Esse devono dimostrare all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (European CHemicals Agency, ECHA) come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.
Se i rischi non possono essere gestiti, le autorità possono limitare in vari modi l’uso delle sostanze. Nel lungo termine le sostanze più pericolose devono essere sostituite con altre meno pericolose
Nel 2008 è stato emesso il regolamento N.1272, conosciuto come “Regolamento CLP”, che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze, delle miscele e degli articoli.
Sulla base delle caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche delle sostanze è possibile effettuare un’operazione chiamata Classificazione che permette di assegnare ad ogni sostanza e alle miscele una “Classe” e una “Categoria” correlata ai pericoli per la Salute e per l’Ambiente.
Cosa è una Restrizione?
La RESTRIZIONE è uno strumento previsto da REACH con il quale si limita l’utilizzo di sostanze che hanno proprietà pericolose. È una misura quindi intesa a tutelare la salute umana e l’ambiente dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche pericolose.
Che relazione esiste tra i regolamenti REACH e CLP con gli inchiostri per tatuaggio?
Gli inchiostri per tatuaggi sono definiti dalla restrizione REACH come “miscele destinate alla pratica del tatuaggio” e sono composte da numerose e varie sostanze, ognuna della quali è classificata in base alla sua pericolosità.
E’ essenziale comprendere che la definizione non riguarda solo “gli inchiostri” cioè i pigmenti ma anche tutte le altre miscele usate per la preparazione “degli inchiostri” che vengono iniettati nella pelle, come i coadiuvanti o i diluenti.
La Commissione Europea ha ricevuto segnalazioni di allerta riguardanti le miscele destinate alla pratica del tatuaggio e, dopo un periodo di studio e ricerca, ha proposto di introdurre una restrizione all’utilizzo di tutte le sostanze che presentano determinati pericoli e di rendere obbligatoria una specifica etichettatura.
Con il Regolamento UE N. 2081 del 2020, entrato in vigore nel gennaio 2021 vengono individuati 4 gruppi di sostanze che in totale assommano a più di 4000. Si tratta di sostanze altamente pericolose per la salute umana, che presentano i seguenti pericoli:
- Cancerogeno
- Mutageno
- Tossico per la riproduzione
- Sensibilizzante per la cute
- Corrosivo
- Sostanze che provocano lesioni oculari
Il Regolamento fissa i limiti massimi (molto bassi) per cui le sostanze sottoposte a restrizione potrebbero essere presenti anche come residui negli inchiostri per tatuaggio.
A partire dal 4 gennaio 2023 sono vietati anche i pigmenti BLU 15:3 e VERDE 7.
La restrizione riguarda anche le sostanze vietate o permesse con limitazioni nel reg. (CE) 1223/2009 sui cosmetici, anche se gli inchiostri per tatuaggi non possono essere immessi sul mercato come cosmetici.
Quali sono gli obblighi?
La normativa individua obblighi per i fornitori delle miscele per tatuaggi e per gli operatori del tatuaggio.
Obblighi per i fornitori che immettono sul mercato la miscela per tatuaggi:
Oltre al rispetto delle restrizioni sulle sostanze utilizzate nella formulazione della miscela, i fornitori devono indicare nell’etichetta apposta sul contenitore le seguenti informazioni:
a) La dicitura “Miscela per tatuaggi o trucco permanente”
b) Un numero di riferimento unico per l’identificazione del lotto
c) L’elenco degli ingredienti (comprese le indicazioni relative ai regolatori del pH, al nichel e al cromo VI)
d) Le istruzioni per l’uso in sicurezza
Le informazioni devono essere scritte in italiano, chiaramente visibili, ben leggibili, apposte in modo indelebile.
Se la dimensione dell’imballaggio lo rende necessario le informazioni possono essere riportate nelle istruzioni per l’uso, ad eccezione della dicitura “Miscela per tatuaggi o trucco permanente” che deve sempre essere presente sull’etichetta applicata al contenitore che contiene la miscela
Si ricorda che l’etichetta deve anche rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) 1272/2008 – CLP, ove applicabile in relazione alla classificazione di pericolo e alla composizione della miscela: possono quindi essere presenti dei pittogrammi di pericolo.
Una seconda correlazione con il reg. Cosmetici, riguarda l’elenco degli ingredienti che deve essere redatto utilizzando il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti prescritte dal regolamento 1223/2009.
Preme ricordare, infine, che sulla confezione deve essere riportata la data minima di durabilità e la garanzia di sterilità del contenuto secondo quanto stabilito dalla Risoluzione ResAP 2008; informazioni analoghe sono previste anche dall’art. 67 del Regolamento 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).
Obblighi per gli operatori del tatuaggio:
1. Le miscele che non recano la dicitura “Miscela per tatuaggi o trucco permanente” non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio
2. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull’imballaggio o incluse nelle istruzioni per l’uso.
Acquisto on line di inchiostri per tatuaggio: quali rischi?
Con i normali strumenti informatici è possibile acquistare facilmente on-line “inchiostri per tatuaggi” destinati ad esseri applicati a livello sottocutaneo per trucchi permanenti (PMU) o per tatuaggi. Quando facciamo un acquisto on-line però dobbiamo prestare molta attenzione a cosa stiamo acquistando e soprattutto da chi lo stiamo acquistando.
Se si acquistano on-line inchiostri per tatuaggi prodotti in paesi UE (es. Germania, Francia…) e destinati al mercato italiano o europeo, il tatuatore deve:
- dimostrare che il produttore è insediato in un paese UE (difficoltà di identificare il produttore e responsabile dell’immissione sul mercato prima di concludere l’acquisto);
- verificare la rispondenza del prodotto ai Reg. (CE) REACH e CLP;
- acquisire la Scheda Dati di Sicurezza art. 31 reg. REACH o la Scheda Informativa art.32 reg. REACH.
Attenzione: l’etichetta, la Scheda Dati di Sicurezza, la scheda informativa devono SEMPRE essere in Italiano!!
Se si acquistano on-line inchiostri per tatuaggi prodotti in paesi extra UE (es. Regno Unito, Cina…) destinati al mercato extra UE, ma che con l’acquisto sono introdotti nel mercato nazionale, l’acquisto online rappresenta una importazione. Il tatuatore diventa quindi un importatore di quella miscela nel mercato UE, assumendosi così tutte le responsabilità previste dai regolamenti REACH e CLP.
Autoproduzione delle miscele destinate alla pratica del tatuaggio
Il tatuatore che decidesse di produrre lui stesso la miscela per tatuaggi, acquistando sostanze e/o miscele per poi utilizzarle per preparare la “propria” miscela, acquisisce in ogni caso il ruolo di “utilizzatore a valle di sostanze” (qualora le acquisti da paesi extra UE anche il ruolo di “importatore”), assumendosi in pieno la responsabilità di tutti gli obblighi in capo a questi ruoli, previsti dal regolamento REACH e dal regolamento CLP, al pari di una qualsiasi impresa chimica. Quindi, autoprodursi miscele coloranti non rappresenta un stratagemma per sottrarsi agli obblighi dei regolamenti REACH e CLP.