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Esenzione per invalidità

Questa tipologia di esenzione riguarda i soggetti ai quali è stata riconosciuta un'invalidità (D.M. 1 febbraio 1991 art.6).

L'esenzione può riguardare tutte le prestazioni specialistiche o le sole prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Questa tipologia di esenzione riguarda i soggetti ai quali è stata riconosciuta un'invalidità (D.M. 1 febbraio 1991 art.6).

L'esenzione può riguardare tutte le prestazioni specialistiche o le sole prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Esenzione totale

Hanno diritto all'esenzione totale per invalidità:

  • invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento
  • ciechi (assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi) e sordi
  • invalidi civili minori di anni 18 percettori di indennità di frequenza
  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V e dalla VI alla VIII
  • invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 8ª con pensione diretta vitalizia.
  • ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata

Esenzione solo per le prestazioni specialistiche correlate alla patologia

Hanno diritto all'esenzione solo per le prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:

  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

Come ottenere l'esenzione

Il certificato di esenzione viene rilasciato dalla Asl di residenza, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'attestazione di riconoscimento dell'invalidità.