Amministratore di sostegno

Faq

In quali casi può essere chiesta la nomina di un Amministratore di Sostegno?


L’art. 404 c.c. prevede: “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno”.
I presupposti per la nomina di un Amministratore di Sostegno consistono nella presenza di una riduzione della capacità d’agire in autonomia.

 

È sempre necessaria la nomina di un Amministratore di Sostegno per le persone con fragilità ?

No, non basta che la persona presenti delle difficoltà per chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno. Se la capacità d’agire della persona non risulta gravemente compromessa e la persona è in grado di gestire i propri interessi non è necessario la nomina di un AdS. Qualora le condizioni presenti lo rendano possibile, si può ricorrere anche ad altri istituti. L’età avanzata non rappresenta di per sé un presupposto fondante per richiedere un provvedimento di amministrazione di sostegno.

 

Chi può presentare il ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno?


Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno può essere presentato, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c.:
- dallo stesso soggetto beneficiario;
- dal coniuge, dal convivente (inteso come compagno stabile in famiglia di fatto), dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini);
- dagli affini entro il secondo grado del beneficiario (suocere/i, cognate/i);
- dal Tutore o dal Curatore (nel caso di persona già interdetta o inabilitata) congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione/inabilitazione;
- dal Pubblico Ministero.

Inoltre, ai sensi dell’art. 406 comma 3° c.c., sono destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di Amministrazione di Sostegno”.

 

Per presentare il ricorso è necessario farsi assistere da un avvocato?

No, non è necessario. Si tratta di un procedimento che, tecnicamente si definisce, di “volontaria giurisdizione“ pertanto è possibile anche procedere personalmente.
Tuttavia, qualora la persona che presenta ricorso, riscontrasse difficoltà o qualora lo desiderasse, potrà rivolgersi in modo gratuito presso gli sportelli informativi e gli uffici di segretariato sociale competenti per territorio o presso gli Uffici di Prossimità oltre che a ad un legale.

 

Dove va presentato il ricorso?

Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno si presenta alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.), redatto su carta semplice, corredato dalla ricevuta del pagamento telematico di 27 euro per diritti di copia. Per depositare il ricorso occorre seguire le modalità previste presso ogni sede di Tribunale e le Info contenute nei loro siti web. ). Se a depositare il ricorso è un Avvocato, questi dovrà utilizzare l’apposita consolle telematica.
È possibile rivolgersi agli Uffici di Prossimità dislocati sul territorio regionale per supporto nella presentazione del ricorso di nomina.

 

Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno?

Qualora sussistano condizioni di idoneità e disponibilità, l’Amministratore di Sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in altri casi, il Giudice Tutelare potrà discostarsi da tale scelta, solo per gravi e giustificati motivi, e potrà attingere il nome da un apposito elenco, tenuto conto dell’interesse del beneficiario . L’art. 408 del c.c. prescrive che il Giudice Tutelare, nella scelta dell’Amministratore di Sostegno dovrà preferire: il coniuge non separato o la persona stabilmente convivente; il genitore, il figlio o il fratello; il parente entro il quarto grado; la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’ultimo comma dell’art. 408 c.c. prevede la possibilità di nominare Amministratore di Sostegno non solo una persona fisica, ma anche le persone giuridiche pubbliche e private, le società, le associazioni e le fondazioni.
Non possono invece ricoprire la carica di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.

 

Quali documenti si devono allegare al ricorso?

Il ricorso deve contenere, secondo quanto prescritto dall’art. 407 c.c.:

- Le generalità del ricorrente , cioè nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e rapporto di parentela con il beneficiario (es. genitore, fratello ecc.). I ricorrenti possono essere anche più di uno (es. entrambi i genitori);
- Le generalità del beneficiario, indicando nome, cognome, data di nascita, residenza anagrafica e dimora abituale; le ragioni per cui si chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno: le condizioni di salute e le patologie del destinatario e la necessità di tutela;
- Il nominativo e il domicilio - se conosciuti - del coniuge, dei discendenti (figli), degli ascendenti (genitori, nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
- Copia integrale dell’atto di nascita del beneficiario (da richiedere nel Comune di nascita) e certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
- Documentazione medica (accertamento dell’invalidità civile, relazione sanitaria);
- Certificazione medica attestante le patologie e il grado di capacità di intendere e di volere o la totale incapacità;
- Documentazione sulle condizioni di vita personale del beneficiario (es. relazione sociale o della struttura di accoglienza dell’interessato);
- Documentazione relativa alla situazione patrimoniale (pensione di invalidità, assegni di accompagnamento, pensione di reversibilità, stipendi percepiti per attività lavorativa, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, proprietà immobiliari, ecc.);
- Eventuale certificato che attesti l’impossibilità del beneficiario a recarsi in Tribunale per la convocazione (in tal caso l’esame avverrà nel luogo in cui il beneficiario si trova o da remoto).

Per consentire al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento più idoneo a tutelare il destinatario dell’Amministrazione di Sostegno è necessario inoltre specificare nel ricorso le sue eventuali residue capacità, e in particolare quali azioni il beneficiario sia in grado di compiere da solo, quali invece sia in grado di compiere con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno e quali non sia in grado compiere e devono quindi essere affidate all’Amministratore di Sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario.

 

Le dichiarazioni di assenso o opposizione, degli eventuali familiari e/o parenti, alla nomina dell’amministratore di sostegno, possono essere rese anche in sede di udienza?

Per aprire l’istanza dell’amministrazione di sostegno occorre che i familiari più stretti non abbiano motivi di opposizione (anche se sia maggiormente rispondente alla ratio della previsione normativa, che prescrive la comunicazione del ricorso ai parenti, che sono visiti come possibili "informatori") e che le dichiarazioni di non opposizione siano raccolte dopo la fissazione dell'udienza di comparizione (e dunque presentate in udienza, invece che unitamente al ricorso), così che questa possa essere comunicata ai parenti stessi, a cui viene lasciata la libertà di intervenire o meno. Per tale motivo molti dei moduli di assenso in uso (come, per esempio, quello presente sul sito del Tribunale di Prato) hanno il campo relativo alla data di udienza.

 

Cosa avviene dopo la presentazione del ricorso?

A seguito del deposito del ricorso, il Giudice Tutelare, provvede entro 60 giorni al provvedimento di nomina o rigetto dell’amministrazione di sostegno. Alla prima udienza, alla presenza di almeno uno dei ricorrenti, il Giudice Tutelare sente l’eventuale beneficiario del provvedimento di amministrazione di sostegno, i ricorrenti e le persone presenti indicate nel ricorso, al fine di ottenere le necessarie informazioni per valutare e concludere il procedimento. Al fine di emettere un provvedimento che tuteli nel modo migliore il beneficiario, il Giudice può decidere di assumere ulteriori informazioni, ad esempio richiedendo relazioni agli operatori (es. medici, specialisti) che hanno in cura il beneficiario, oppure disponendo una Consulenza Tecnica d’Ufficio. Alla prima udienza, e in casi di particolare gravità anche prima, il Giudice Tutelare può nominare un Amministratore di Sostegno Provvisorio.Il giudice può fissare anche più udienze, se necessario (art. 407 c.c.).

 

Come viene comunicata la data dell’udienza?

La cancelleria della Volontaria Giurisdizione, non farà una comunicazione. Occorre fare accesso alla consultazione pubblica dei registri tramite l’APP Giustizia Civile, inserendo il numero di Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione (RGVG), ovvero il numero che identifica la propria pratica.

 

Come deve svolgere il suo incarico un Amministratore di Sostegno?

L’Amministratore di Sostegno assume l’incarico giurando, davanti al Giudice Tutelare, di esercitare il proprio compito con fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.). I suoi poteri non sono indicati dalla legge in modo generalizzato, ma sono dettagliatamente elencati nel decreto di nomina. Il Giudice Tutelare può in ogni momento convocare l’Amministratore di Sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione. Nello svolgimento del suo incarico, l’Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario ed informare il beneficiario circa gli atti da compiere e riferire al Giudice Tutelare in caso di dissenso.

 

Quali sono i compiti dell’Amministratore di Sostegno?

I compiti dell’Amministratore di Sostegno sono specificati nel decreto di nomina e possono riguardare la cura del beneficiario, degli interessi personali, sociosanitari, economici e patrimoniali. Inoltre è compito dell’AdS la redazione della relazione annuale e della rendicontazione al Giudice Tutelare.

 

Cosa si intende per atti personali e atti patrimoniali?

Si usa suddividere i compiti dell’amministratore di sostegno in atti personali e patrimoniale. Gli atti personali sono quelli principalmente diretti alla salute ed alla cura della persona , tra cui rientra il consenso informato, la scelta delle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie con i professionisti coinvolti e l’avvio di pratiche per la cura e l’autonomia della persona Per gli atti patrimoniali si intende, invece, la gestione economico-finanziaria e del patrimonio della persona (pensioni, rendite, gestione del risparmio, carte di credito, gestione dei risparmi e apertura e chiusura conto corrente). Per gli atti di straordinaria amministrazione (ad es, la vendita di un immobile o la sottoscrizione di un mutuo ecc), l’Amministrazione di sostegno necessita del consenso da parte del Giudice Tutelare

 

Quali sono gli atti “Personalissimi”?

Sono detti “personalissimi”, quegli atti legati alla sfera sessuale, intima-affettiva e fisica del beneficiario ai quali l’amministratore di sostegno non si può sostituire (ad esempio, il testamento, il matrimonio, unione civile, separazione/divorzio, riconoscimento e disconoscimento del figlio).

 

Quando e con quali modalità è possibile chiedere un amministratore di sostegno urgente e provvisorio?

L’art 405 c.c. stabilisce che: “Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.”
In casi di particolare urgenza si può quindi richiedere la nomina di un amministrazione di sostegno provvisorio per il compimento di singoli atti; l’urgenza andrà specificata e motivata all’interno del ricorso e sarà comunque valutata dall’autorità giudiziaria competente.
Qualora il Giudice Tutelare ravvisi l’urgenza nominerà un amministratore di sostegno provvisorio che sarà legittimato a compiere solo quella azione per la quale si è richiesta la nomina con urgenza.
Ad oggi, i tempi per la fissazione dell’udienza di nomina dell’amministratore di sostegno sono contenuti nei 60 giorni previsti dalla legge (art 405 cc. “ Il Giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta) dalla data del deposito del ricorso in cancelleria.
La richiesta di una nomina provvisoria con urgenza deve essere circoscritta ai soli casi eccezionali che hanno necessità di una pronuncia immediata.

 

Cosa deve fare l’Amministratore di Sostegno subito dopo la nomina?

Dopo la nomina l’Amministratore di Sostegno svolge il proprio incarico nell’ambito dei poteri conferitigli nel decreto di nomina. È opportuno che l’Amministratore di Sostegno richieda alla Cancelleria del Tribunale alcune copie autentiche del proprio decreto di nomina, poiché queste gli vengono normalmente richieste per l’apertura del conto corrente in favore del beneficiario, per l’intestazione o la variazione del libretto postale, per la riscossione delle pensioni (comprese anche di invalidità civile e di accompagnamento), per la presentazione di istanze presso Enti Pubblici e Previdenziali (Comune, Azienda Sanitaria Locale, INPS...).
Qualora siano presenti soggetti pubblici, privati o del privato sociale coinvolti nella presa in carico della persona amministrata (quali servizi sociosanitari, soggetti gestori di percorsi assistenziali e di supporto ecc), è buona prassi che l’Amministratore di Sostegno instauri fin da subito modalità di conoscenza, confronto e collaborazione con tali servizi.

 

Come gestire gli atti di amministrazione straordinaria?

Ci sono poi degli atti di amministrazione straordinaria per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice, ad esempio:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi, ecc.

 

Che cosa sono la relazione e il rendiconto annuale?

L’Amministratore di Sostegno deve tenere la contabilità della propria gestione e riferire al Giudice Tutelare sull’attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario, con una relazione sulla sua situazione personale. La periodicità della relazione e del rendiconto è stabilita dal Giudice nel decreto di nomina; di regola è annuale.
L’amministratore di sostegno è obbligato ex lege anche al deposito di un rendiconto presso il Giudice Tutelare nominato al termine di ogni anno di gestione.

All’interno del documento è necessario indicare lo stato del patrimonio all’inizio del periodo, quantificando:
● le somme disponibili sui conti correnti;
● le somme investite;
● i beni immobili;
● le autovetture di cui è intestatario il beneficiario.

Successivamente, l’Amministratore di Sostegno dovrà elencare tutte le entrate del beneficiario durante il periodo. A tal fine, si rivela utile suddividere le entrate per categorie (ad es. pensioni, canoni di locazione, lasciti ereditari, ecc). Si procederà nello stesso modo anche con l’annotazione di tutte le uscite riferite al periodo di riferimento (es. vitto, vestiario, piccole spese quotidiane, ecc..). Infine il rendiconto si conclude con l’indicazione dello stato del patrimonio alla fine del periodo di riferimento. Il termine entro cui va presentato è di 60 giorni che iniziano a decorrere dalla chiusura del periodo di riferimento, il quale coincide con il tempo trascorso dall’assunzione dell’incarico (si ricordi, però, che detto termine non è essenziale).
Nel decreto di nomina sono indicati i limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità (spese ordinarie). Qualora si renda necessario sostenere spese di importi maggiori, o di tipologia non espressamente prevista all’interno del decreto di nomina (spese straordinarie), è necessario richiedere un’autorizzazione al Giudice Tutelare. Non è necessario chiedere autorizzazione qualora la spesa, anche se di importo superiore ai limiti fissati, sia supportata da documentazione che ne attesti la necessità (come ad esempio nel caso di spese mediche).
Alcuni tribunali richiedono la presentazione degli estratti conto relativi al periodo di riferimento: per questo motivo è consigliabile effettuare tutte le spese a favore del beneficiario a mezzo di strumenti di pagamento tracciabili, in modo da rendere più semplice la compilazione finale del rendiconto.
Qualora i pagamenti per i beni e servizi a favore del beneficiario vengano effettuati in contanti si rende necessario allegare anche gli scontrini fiscali. Il Giudice Tutelare può effettuare così un controllo incrociato, sulla base della documentazione allegata dall’Amministratore e i valori riportati nel rendiconto, riuscendo così a valutare la bontà dell’operato.
Presso i Tribunali è spesso disponibile una modulistica facsimile per tale documentazione.

 

Quanto dura l’incarico?


L’incarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito a tempo determinato (e in tal caso potrà poi essere prorogato dal Giudice anche prima della scadenza del termine) oppure a tempo indeterminato. Eventuali gravi impedimenti devono essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare, che provvederà con un decreto ad una nuova nomina.

 

Cosa accade in caso di decesso della persona amministrata?

Nel momento in cui viene a mancare la persona beneficiaria, l’Amministratore di Sostegno cessa il proprio incarico, ma prima che il suo ruolo possa definirsi concluso ha il compito di portare a termine alcuni adempimenti, in modo tale che il Giudice Tutelare possa dichiarare conclusa la pratica:
- dovrà dare conto del decesso del beneficiario, tramite certificato di morte;
- portare a termine le attività svolte non ancora rendicontate (in mancanza di un primo rendiconto, vanno riportate tutte le attività svolte dall’apertura dell’amministrazione)
- presentare la situazione patrimoniale alla data del decesso del beneficiario.
A seguito del decesso della persona amministrata, l’Amministratore potrà comunque disporre del patrimonio del beneficiario – anche se deceduto – per adempiere a spese quali la locazione (il c.d. affitto), utenze ed altre eventuali, comprese le spese del funerale: tali spese dovranno essere puntualmente indicate nel resoconto finale. Nel caso in cui l'AdS. sia anche chiamato all'eredità del beneficiario egli infatti potrà disporre delle disponibilità del defunto, sebbene non in veste di AdS, ma come erede.
Gli amministratori di sostegno che intendano provvedere al pagamento delle spese funerarie (ovvero quelle maggiormente urgenti a ridosso del decesso) possono farlo previa autorizzazione dal giudice tutelare; in alcuni Tribunali è prassi autorizzare già nel decreto di nomina l'AdS. a pagare le spese funerarie entro un limite predefinito.

 

Come si può avere certezza che la procedura di archiviazione sia cessata?

La cancelleria non avvisa per posta riguardo all’archiviazione del fascicolo ed all’approvazione del rendiconto finale; la chiusura della procedura si può rilevare attraverso la consultazione pubblica dei registri, attraverso l’APP Giustizia Civile.

 

L’amministrazione di sostegno può essere revocata?

Sì, l'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

 

È previsto un compenso per l’incarico di amministratore di sostegno?

In merito al compenso previsto per l’incarico di AdS, la legge 9 gennaio 2004 n. 6, non parla in ordine alla retribuzione. Si applica, però, il disposto dell’art. 379 c.c., cui fa riferimento l’art. 411 c.c., concernente la naturale gratuità dell’ufficio di tutela, salva la possibilità, per il Giudice Tutelare, di assegnare in considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione, un’equa indennità.
L’incarico dell’Amministratore di sostegno è quindi essenzialmente gratuito e l’eventuale somma che il Giudice Tutelare stabilirà di erogare avrà il carattere di indennità tesa a ristorare l’amministratore per il tempo dedicato alle funzioni proprie dell’incarico e delle spese sostenute. Qualora il decreto di nomina non contenga alcuna indicazione in merito al compenso, è opportuno che lo stesso professionista nominato formuli un’apposita istanza al fine di richiedere espressamente al Giudice Tutelare la previsione di un compenso e/o i criteri di determinazione del medesimo

 

In cosa consiste la cessazione e la sostituzione dell'amministratore di sostegno?

La durata dell’incarico può essere a carattere: temporaneo, indeterminato ed all'art. 413 c.c. , il legislatore , dispone che è possibile chiedere , ove necessario, la cessazione o la sostituzione dell'amministratore di sostegno, quando :
- lo stesso beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o alcuni dei soggetti indicati dall'art. 406 c.c., ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore;
- quando questo istituto si sia rivelato inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario.
La richiesta deve essere motivata e va proposta con apposita istanza al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal Pm o dagli altri soggetti indicati dall'art. 406 c.c.. L'istanza va comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno. Il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

 

Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno?

Ai sensi dell’art. 739 del Codice di Procedura Civile si prevede che contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto.

 

Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno?

Sì:
1) con una comunicazione all’ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
2) con l’iscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare.

 

In quali casi si procede all’attribuzione “d’ufficio” dell’amministratore di sostegno?

Soltanto in caso di inerzia dei soggetti privati legittimati ed in particolare del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un diverso amministratore di sostegno

Per coloro che hanno svolto la formazione promossa dalla Azienda USL Toscana Centro, quale procedura è necessario seguire, per iscriversi nell'elenco degli aspiranti amministratori di sostegno?

I professionisti, le fondazioni e le associazioni di volontariato o di promozione sociale , le persone, che intendono iscriversi all’elenco delle persone, disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno, devono presentare apposita domanda, redatta su carta semplice secondo il modello presente nell’Avviso, scaricabile dal sito web dell’ASL Toscana centro (www.uslcentro.toscana.it) - Home, servizi sociali - come diventare amministratore di sostegno- Avviso pubblico .
La domanda redatta su carta semplice deve essere inviata all’Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento dei Servizi Sociali: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nella domanda i professionisti iscritti agli ordini professionali devono utilizzare il (modello A), le fondazioni, le associazioni di volontariato o di promozione sociale operanti nel sistema sociale e socio sanitario integrato, devono utilizzare (modello B) , le altre presone, aventi i requisiti devono utilizzare il (modello C)
Nel modulo possono essere indicate al massimo due sedi di Tribunali e al massimo tre zone in cui svolgere la funzione di amministratore di sostegno (allegato 1) ed è necessario allegare il Curriculum Vitae.
L'avviso , con le modalità di iscrizione negli elenchi, come i contatti e le informazioni le trovate nell'area avvisi ai link, di seguito:

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/dipartimento-servizi-sociali/amministratore-di-sostegno/2115-come-diventare-amministratore-di-sostegno-ads

 

Gli elenchi degli aspiranti amministratori di sostegno della Azienda USL Toscana centro, saranno messi a disposizione dei Tribunali?

L’elenco è conservato presso l’Azienda USL Toscana Centro, la quale, ogni volta che lo stesso viene aggiornato con le modalità di cui all’ art. 5,del regolamento, provvede a trasmettere agli uffici dei Giudici Tutelari competenti, i nominativi dei soggetti iscritti ,secondo la disponibilità da essi espressa , in merito all’ambito territoriale prescelto per lo svolgimento della loro attività.

 

I professionisti “amministratori di sostegno” che sono già iscritti negli elenchi dei Tribunali devono iscriversi anche in quelli della Azienda Usl Toscana centro , anche se non hanno fatto la formazione ma possono certificare la loro esperienza?

I professioni, anche se privi dell’attestazione di formazione dell’azienda Usl Toscana centro, possono iscriversi nel relatico elenco Aziendale , dichiarando il possesso dei requisiti richiesti, attestando nel CV , l’acquisizione di competenze/esperienze maturate in materia di tutela giuridica.
Fino a nuova organizzazione e gestione degli elenchi, l’Autorità Giudiziaria utilizzerà entrambi.

 

Dove si troveranno gli elenchi delle persone inserite nell’elenco degli aspiranti amministratore di sostegno?

L’elenco delle persone, nonché delle fondazioni, associazioni di volontariato o di promozione sociale sarà pubblicato sul sito www.uslcentro.toscana.it - Home, servizi sociali - come diventare amministratore di sostegno- Annualmente l’Azienda USL Toscana Centro procede alla revisione dell’elenco in base alle comunicazioni effettuate dai soggetti iscritti, nonché in relazione agli esiti dei controlli a campione sulla permanenza dei requisiti di cui all’ art. 5 ( requisiti per l’iscrizione all’elenco) con relativa revisione due volte all’anno.

 

E’ possibile per l’amministratore di sostegno confrontarsi con il Giudice Tutelare?

Di norma le questioni da sottoporre al giudice tutelare vanno rappresentate per iscritto o PEC, attraverso deposito in cancelleria della Volontaria Giurisdizione e specificando i propri recapiti per essere contattati. Sarà la cancelleria a sottoporre la questione al giudice tutelare che, se lo riterrà opportuno, convocherà l’interessato. Nel caso in cui si necessiti di autorizzazione a compiere qualche atto è bene consultare la modulistica presente sul sito del Tribunale competente per territorio e vedere se esiste un modulo specifico per ciò che si vuole chiedere; in alternativa si può utilizzare il modulo per le richieste generiche di straordinaria amministrazione. Chi è dotato di una PEC, della firma digitale e di SPID può effettuare depositi telematici scaricando il software elaborato dalla Regione Toscana SLPTC, previa registrazione della propria PEC sul Reginde.

 

L'amministratore di sostegno ha l'onere di avvisare il Giudice in presenza di situazioni debitorie dell’amministrato?

L'amministratore di sostegno ha l'onere e il dovere di avvisare il Giudice relativamente alla situazione economica e patrimoniale dell'amministrato, comprese anche le situazioni debitorie, oltre che riportare la situazione nel rendiconto annuale. Di prassi, il giudice tutelare convoca l'AdS per chiedere conto della gestione e trovare le opportune soluzioni . Si richiama all'attenzione il testo dell'art. 413 c.c., dove si evince che i medesimi soggetti che possono presentare istanza per la nomina di amministratore di sostegno possono anche rivolgere al giudice tutelare istanza motivata ove sussistano i presupposti per la sostituzione dell'amministratore di sostegno o dubbi sul suo operato.