Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contiene tutte le disposizioni normative succedutesi nel tempo in materia di documentazione amministrativa, le quali hanno riformato la Pubblica Amministrazione rendendola più efficace e trasparente.
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di rappresentare alla Pubblica Amministrazione - in sostituzione di taluni certificati indicati tassativamente dalla legge (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) - propri stati, fatti e qualità personali, mediante specifiche dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato.
Lo stesso D.P.R. prevede, altresì, la possibilità di presentare dichiarazioni riportanti propri stati, fatti e qualità personali che non rientrano nei certificati indicati dall’art. 46, nei casi e con le modalità indicate dal successivo art. 47. Si tratta delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
La firma non deve più essere autenticata.
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Modulistica:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare tali autocertificazioni e dichiarazioni ed effettuare un controllo successivo alla presentazione con modalità variabili (controlli a campione, controlli a tappeto e controlli straordinari), al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i sottoelencati documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi;
- certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dalle leggi sull’immigrazione.