La struttura organizzativa di Medicina Nucleare, nell’ambito delle competenze stabilite dalle normative, comprende e recepisce la esigenza primaria delle parti interessate, intesa come la necessità di mettere a punto un’organizzazione orientata alla crescita del valore sanitario nell’ottica prioritaria della tutela degli interessi dei soggetti coinvolti (clienti, fornitori, enti regionali e territoriali coinvolti) e della collettività del territorio di riferimento, avendo per principali obiettivi generali:
- I diritti e la soddisfazione del cliente e delle parti interessate mediante la realizzazione di prodotti e servizi conformi ai requisiti cogenti applicabili di ciascun prodotto/servizio ed alle norme cogenti applicabili di accreditamento strutturale, tecnologico ed organizzativo
- la compliance alle indicazioni degli organismi sovra-ordinati e l’adozione di documenti in cui siano esplicitati gli obiettivi - articolati nel tempo, coerenti con gli obiettivi dei livelli organizzativi sovra-ordinati e formulati con l’apporto dei responsabili delle strutture organizzative e con coinvolgimento del personale - a livello aziendale, di presidio e di singola struttura organizzativa;
- la volontà, nell’ambito e nel volume di attività e dei tetti finanziari fissati dalla programmazione regionale e aziendale, di realizzare obiettivi finalizzati a garantire la erogazione del servizio, l’uniformità di accesso alle prestazioni sanitarie, la qualità organizzativa tecnica ed innovativa delle prestazioni, nel rispetto delle peculiarità reciproche e del contesto socio-economico culturale in cui si opera
- la promozione della salute e della sicurezza degli operatori e degli utenti, e la valorizzazione della professionalità degli operatori come diritto della persona e come elemento di qualificazione dell’attività
- la tutela della riservatezza dei dati personal nel rispetto delle indicazioni nazionali in materia di tutela della privacy
- l’autonomia del cittadino nelle scelte relative alla propria salute, da garantire nel rispetto delle norme relative al servizio da erogare, che rappresentano, al di là di una visione contrattualistica, un vincolo non superabile