Autorizzazione alla raccolta L.R. 16 del 22 Marzo 1999
L’autorizzazione consiste nella ricevuta di versamento alla Regione Toscana nella cui causale dovrà essere riportata la seguente indicazione: "Raccolta funghi - LR 16/99" e dove saranno annotate le generalità (luogo e data di nascita, residenza) del raccoglitore. La ricevuta va portata con sé al momento della raccolta unitamente a un documento di riconoscimento.
Non soggetti ad autorizzazione
● Residenti nel comune di raccolta ● Proprietari dei fondi
Tipi di autorizzazione
● Residenti Regione Toscana ● Non residenti ● A fini scientifici
Limiti di raccolta residenti
Nei Comuni classificati montani 10 Kg giornalieri
In tutti gli altri comuni 3 Kg giornalieri
Autorizzazione personale
3 Kg giornalieri
Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri possono essere superati
Modalità di raccolta
E' consentita nei boschi e terreni non coltivati dove sia consentito l'accesso e NON sia riservata la raccolta dei funghi stessi, nelle sole ore diurne, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.
Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o quant'altro che possa arrecare danno allo strato umifero del terreno, del micelio fungino o dell'apparato radicale della vegetazione.
Divieti
E' vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:
• cm 4 per il gruppo Boletus;
• cm 2 per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (prugnolo).
E' vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e quindi non esposte all'aria.
E' vietata la distruzione dei carpofori fungini di qualsiasi specie (anche se velenosi).