Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

La raccolta

 

Autorizzazione alla raccolta L.R. 16 del 22 Marzo 1999
L’autorizzazione consiste nella ricevuta di versamento alla Regione Toscana nella cui causale dovrà essere riportata la seguente indicazione: "Raccolta funghi - LR 16/99" e dove saranno annotate le generalità (luogo e data di nascita, residenza) del raccoglitore. La ricevuta va portata con sé al momento della raccolta unitamente a un documento di riconoscimento.

Non soggetti ad autorizzazione
● Residenti nel comune di raccolta ● Proprietari dei fondi

Tipi di autorizzazione
● Residenti Regione Toscana ● Non residenti ● A fini scientifici

Limiti di raccolta residenti
Nei Comuni classificati montani 10 Kg giornalieri
In tutti gli altri comuni 3 Kg giornalieri

Autorizzazione personale
3 Kg giornalieri
Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri possono essere superati

Modalità di raccolta
E' consentita nei boschi e terreni non coltivati dove sia consentito l'accesso e NON sia riservata la raccolta dei funghi stessi, nelle sole ore diurne, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.
Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o quant'altro che possa arrecare danno allo strato umifero del terreno, del micelio fungino o dell'apparato radicale della vegetazione.

Divieti
E' vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:
• cm 4 per il gruppo Boletus;
• cm 2 per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (prugnolo).
E' vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e quindi non esposte all'aria.
E' vietata la distruzione dei carpofori fungini di qualsiasi specie (anche se velenosi).