Il Decreto legislativo, 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, definisce gli ambiti e le modalità che regolano la tutela delle lavoratrici madri.
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio:
È vietato adibire al lavoro le donne:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Nel decreto stesso vengono evidenziate situazioni di flessibilità, con anticipazione o posticipazione dell’astensione.