scheda in aggiornamento
Per i trasporti per e da altre Regioni (art. 14 dell’Accordo Quadro), oltre alla richiesta del Medico di medicina generale o pediatra di famiglia o dello Specialista, idoneamente motivata in ordine alla necessità di ricorso alla struttura pubblica fuori Regione e da cui si rilevi la necessità di trasporto in ambulanza, occorre l’autorizzazione preventiva da idonea struttura individuata da ogni azienda ASL (Distretti, Centrale Operativa del 118 come da normativa, ACOT ecc).
Non sono ammessi i trasporti in costanza di cicli di trattamenti.
Per i trasporti da altra Regione, in caso di dimissione, occorre la richiesta rilasciata dai sanitari del presidio di degenza pubblico in cui sia chiaramente richiesto il trasporto in ambulanza, oltre all'autorizzazione preventiva rilasciata dalla struttura di cui sopra.
NB: per le zone di confine con altre Regioni, come previsto dall'art. 12.2 dell’Accordo Quadro, non si prevede autorizzazione dal momento che gli spostamenti da determinati luoghi possono risultare più agevoli e meno costosi tra Regioni diverse anziché all'interno della Toscana.
Il trasporto sanitario è possibile soltanto mediante ambulanza (soggetti barellati cioè coloro ai quali in ragione della patologia da cui sono affetti o della condizione clinica, va garantito il trasferimento in posizione supina, per esempio casi di allettamento cronico, immunodepressione grave, sintomi invalidanti correlati a malattia oncologica etc…).
Chi non ha diritto al servizio
Il servizio di trasporto fuori Regione è a totale carico del paziente nei seguenti casi:
- trasporto di soggetto non barellato;
- trasporto non autorizzato preventivamente dalla struttura ASL/Centrale Operativa 118;
- in caso di dimissioni volontarie (non per decisione sanitaria);
- per ragione di disagi di natura socio-economica e/o familiare;
- dimissione da struttura non pubblica;
- trasporto ripetuto;
trasporto all'estero tranne nei casi di cure programmate preventivamente autorizzate dall'Azienda USL (art. 15 dell'Accordo Quadro).