Presso l'Azienda USL Toscana Centro le pratiche relative alla autorizzazione per l'attività di autodiagnostica di primo livello (Titolo VII LR 16/2000) fanno capo al UFS Vigilanza e Controllo Erogazione Prestazioni Sanitarie Strutture Sanitarie e Sociali del Dipartimento della Prevenzione.
L'attività di rilascio di parere e di vigilanza viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento del Farmaco.
Ai sensi dell'art. 49 della L.R 16/2000 il direttore della farmacia che vuole effettuare l'attività di autodiagnostica in farmacia deve inviare le seguenti comunicazioni obbligatorie agli indirizzi PEC riportati nei seguenti moduli:
Nel caso di Comunicazione di Attività di Autoanalisi di 1° livello il sopralluogo da parte della Azienda USL Toscana Centro sarà svolto entro 60 giorni a far data dal ricevimento della PEC (art. 49 LR 16/00), prima dei quali l'attività non potrà essere iniziata. A seguito del sopralluogo sarà rilasciato un parere igienico sanitario.
Per le farmacie che sono già operanti, nella eventualità di sostituzione dell'apparecchio, è necessaria la compilazione del Modulo – Comunicazione Successiva Attività Autoanalisi di 1° livello, specificando il modello del nuovo apparecchio, mentre nel caso di modifica della zona della farmacia dove viene effettuato il servizio, trasformazione o cambio locali, oppure implementazione delle apparecchiature utilizzate, la comunicazione e la relativa procedura dovranno essere ripetute attraverso il Modulo - Comunicazione Attività Autoanalisi di 1° Livello.
L'iter legato all'avvio dell'attività di autodiagnostica in farmacia, anche nel caso del cambio locali e/o implementazione delle apparecchiature utilizzate, prevede l'applicazione della tariffa cod. Z32- tariffario regionale delle prestazioni della Prevenzione in vigore, pertanto, è necessaria la compilazione del seguente modulo:
La relazione tecnica annuale con numero e tipologia degli autotest effettuati deve essere trasmessa agli indirizzi PEC delle strutture indicate nei moduli di cui sopra.