Diagnostica e cura

Vigilanza sulle farmacie - Prato

Farmacie

Dipartimento del Farmaco - Direttore: Dott.ssa Eleonora Pavone

Segreteria di Dipartimento:

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0571 702209

SOC Farmaceutica Territoriale

 

SOS Vigilanza sulle Farmacie - Direttore: Dr.ssa Cristina Ceccarelli

Referenti per ambito:

Farmacie

Dipartimento del Farmaco - Direttore: Dott.ssa Eleonora Pavone

Segreteria di Dipartimento:

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0571 702209

SOC Farmaceutica Territoriale

 

SOS Vigilanza sulle Farmacie - Direttore: Dr.ssa Cristina Ceccarelli

Referenti per ambito:

Empoli

Segreteria: Antonella Caselli Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0571 878220

Referenti:  Paola Becagli Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0571 878234 

Firenze

Segreteria: Rosina Arena Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 055 6933504

Referente: Cristina Ceccarelli Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 055 6933313

Pistoia

Segreteria: Lia Lunardi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0573 351446

Referente: Sara Bruni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  0573 351449

Prato

Segreteria: Monica Gargini Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0574 804716 - 4717

Referente: Cristina Ceccarelli Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  0556933313

             Giuseppina Sasso Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 055 6933819

Modulistica per le farmacie

Norme generali per la trasmissione delle comunicazioni:

Le comunicazioni ufficiali sono trasmesse via PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nell’oggetto della mail specificare l’ambito territoriale (FI, EM, PO e PT), seguito da nome della Farmacia e dopo l’oggetto della comunicazione
Es. FI – Farmacia Antica del Ponte – comunicazione inizio attività farmacisti / nomina direzione/domanda autorizzazione sostituzione temporanea direttore.

Per ogni comunicazione fa fede la data di ricevimento della PEC.

Comunicazione del personale laureato delle farmacie

(art. 12 DPR 1275/71)

il Titolare di un esercizio farmaceutico ha l'obbligo di comunicare alla Azienda USL:
- nome e cognome, CF, iscrizione all’ordine, data di assunzione o di cessazione dei farmacisti che esercitano la professione presso il proprio esercizio.

- nome e cognome, CF, iscrizione all’ordine, data di inizio o di cessazione, per eventuali laureati tirocinanti che frequentano la farmacia ai fini del conseguimento della pratica professionale necessaria ai fini dell'idoneità alla titolarietà (art.6, L 892/84).

E’ obbligatorio comunicare sia l'inizio che il termine del servizio del farmacista (sia per collaboratore che per il socio collaboratore) compreso i casi di ricollocazione del direttore a collaboratore.
In caso di cambio di titolarità (anche da titolare unico a società) o di modifica della classificazione della farmacia (da rurale ad urbana) è necessario riaggiornare in toto l'organico dei farmacisti.
In caso di gestione societaria è necessario comunicare il Direttore designato (*) ed effettuare nuova comunicazione in tutti i casi di cambiamento compreso l’alternanza fra soci.
La mancata comunicazione dei laureati addetti al servizio è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.

- comunicazione farmacisti in attività presso le farmacie (MOD.DF.03 a)
- comunicazione nomina direttore di farmacia (MOD.DF.03 d)

Sostituzione temporanea del Titolare o Direttore autorizzato

(artt. 7-11 L 362/91, art. 14 DPR 1275/71)

Il Titolare o il Direttore autorizzato può essere sostituito temporaneamente nelle sue mansioni in farmacia da altro farmacista iscritto all'Ordine (*).

L'assenza per brevi periodi (fino a tre giorni) cioè occasionale o precaria, o per esigenze del servizio (turni diurni e notturni) si configura come sostituzione informale che viene attuata automaticamente dai collaboratori farmacisti addetti al servizio (per i quali è stata effettuata comunicazione in base all'art. 12 DPR 1275/71) senza necessità di notifica alla ASL.

L'assenza più prolungata (oltre tre giorni) si configura come sostituzione formale che è attuabile solamente per una delle specifiche motivazioni stabilite dall'art. 11 L.362/91 ed a seguito di autorizzazione rilasciata della ASL in base ad apposita domanda (MOD.DF.03 e), accompagnata dalla documentazione che giustifica la sostituzione, notificata alla ASL almeno tre giorni prima della decorrenza.
In caso di assenza improvvisa non programmabile (es infermità o gravi motivi di famiglia) la notifica, con effetto retroattivo, deve pervenire entro tre giorni dalla decorrenza.

- autorizzazione sostituzione temporanea direttore di farmacia (MOD.DF.03 e).

La mancata comunicazione dell'autorizzazione alla sostituzione formale temporanea è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria
(*) A tal proposito si precisa che, sia per la nomina che per l'autorizzazione della sostituzione formale temporanea:
- in caso di farmacia privata a gestione societaria è necessario che il designato sia in possesso dei requisiti di idoneità (acquisiti per avvenuta pratica professionale ai sensi della L. 892/84 o per superamento di un concorso per assegnazione di sedi)
- in caso di farmacia comunale o farmacia a titolare unico (persona fisica) è sufficiente designare un farmacista regolarmente iscritto all’ordine

Altra modulistica a supporto:
- dichiarazione sostitutiva idoneità per direzione farmacia - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (MOD.DF.03 b - vedi allegati in fondo pagina)
- iscrizione ordine professionale farmacisti - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (MOD.DF.03 c)

MOD.DF.03 a - comunicazione farmacisti in attività presso le farmacie
MOD.DF.03 b - FARMACIE - dichiarazione sostitutiva idoneità per direzione farmacia - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
MOD.DF.03 c - FARMACIE - iscrizione ordine professionale farmacisti - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
MOD.DF.03 d - FARMACIE - comunicazione nomina direttore di farmacia
MOD.DF.03 e - Autorizzazione sostituzione temporanea direttore di farmacia

Richiesta vidima registri stupefacenti (art 60 DPR 309/90 e s.m.i.) farmacie, magazzini e depositi, officine autorizzate alla produzione

L’istanza di vidima per un nuovo registro stupefacenti deve essere presentata alla segreteria del servizio farmaceutico di zona (vedi sopra i contatti) con almeno 30 giorni di anticipo salvo i casi di urgenza (da motivare) o concordati (es. passaggio di titolarità, apertura nuova farmacia etc.);

Per la richiesta di vidima del registro sarà utilizzato il modulo debitamente compilato ( ALLEGATO 2 per le farmacie / ALLEGATO 1 per magazzini e depositi,  ALLEGATO 3 officine autorizzate alla produzione) . Vedi sotto per scaricate i modelli.
Il ritiro del registro vidimato potrà avvenire previa esibizione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria (€ 16 per 100 fogli)  intestato ad Azienda USL Toscana Centro BANCO BPM Società per Azioni – IBAN IT04 S 05034 02801 000000009615



Attività di autodiagnostica in farmacia

vai alla pagina dedicata >>>